I diritti dei figli sono contenuti nel famoso articolo 315 bis cc “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Il genitore ha il dovere di mantenere il figlio, appagando i suoi bisogni primari, e tutti gli altri bisogni necessari alle sue esigenze di vita.
L’obbligo di mantenimento non termina con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fino a quando il figlio non è in grado di provvedere, in modo adeguato, alle proprie esigenze.
Il diritto del figlio al mantenimento cessa solo quando i genitori possono dimostrare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che è stato da loro posto nelle condizioni di essere autosufficiente.
Sul genitore grava poi l’obbligo di istruire il figlio, e cioè di fornire i mezzi per consentire il regolare svolgimento dell’attività di istruzione, sia scolastica che professionale.
Deve anche controllare che il figlio adempia, quanto meno, alla suola dell’obbligo.
Ai sensi dell’art. 315 bis c.c. i genitori non devono ostacolare ingiustamente le particolari inclinazioni del figlio, sempre nel rispetto della sua personalità.
Incombe poi sul genitore il dovere di educare il figlio, ponendosi accanto a lui nel difficile itinerario di acquisizione di una compiuta identità e di costruzione di un’adeguata personalità sociale.
L’ordinamento ha ritenuto opportuno non definire un modello educativo generale, a cui i genitori devono uniformarsi e la cui non attuazione comporti automaticamente il riconoscimento di un’insufficienza educativa.
Non vengono definiti dei canoni educativi astratti che, se seguiti, rendono automaticamente “buona” l’educazione, criteri cioè validi per tutti.
Vengono invece definiti canoni concreti, specifici, strettamente collegati alle esigenze di sviluppo di “quel” figlio.
L’attenzione si sposta così sulla personalità del minore, affidando ai genitori funzioni educative ancora più impegnative e significative.
Naturalmente l’azione dei genitori sarà diversa a seconda dell’età del minore e del suo progressivo maturarsi.
Man mano che il figlio cresce il genitore deve sapersi ritrarre in modo che il ragazzo abbia la possibilità di sperimentare, pur nella sicurezza dell’affetto e della guida dei genitori, la propria autonomia.
Al diritto di essere mantenuto, educato ed istruito si è aggiunto, con il nuovo art. 315 bis c.c., il diritto di essere assistito moralmente.
Questa aggiunta pare coerente con il dovuto rispetto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, parlando così di “rispetto” della sua personalità.
Si afferma con forza che la funzione educativa non può essere di addestramento, o peggio di colonizzazione, ma deve consistere in un “porsi accanto”, per aiutare il ragazzo a sviluppare pienamente le proprie potenzialità.
I diritti del figli non si esauriscono in obblighi pecuniari, bensì implicano un impegno continuo per realizzare un adeguato sviluppo del minore.
Bibliografia
Moro A. C, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna