I doveri verso i figli: la responsabilità genitoriale

Capita spesso ai genitori di porsi domande rispetto al comportamento da tenere nei confronti dei propri figli, o meglio rispetti ai cosiddetti doveri genitoriali, ovvero i doveri verso i figli.

“Sto facendo abbastanza?” oppure “dovrei fare di più?” o ancora “sto adempiendo ai miei doveri di genitore?” sono domande all’ordine del giorno, che portano i genitori a mettersi continuamente in discussione.

Sorge spontanea una domanda: quali sono, secondo il nostro ordinamento, i doveri verso i figli?

Il nostro codice, in seguito alla riforma attuata dalla l. 219/2012 e con il successivo Dlgs n. 154/2013, ha sostituito al termine potestà quello di responsabilità genitoriale, evidenziandone così il carattere funzionale rispetto ai diritti dei figli.

Con l’introduzione di questo termine l’ordinamento ha voluto attribuire ai genitori una responsabilità di crescita del minore, riconoscendo ad essi una serie di poteri, personali e patrimoniali, da esercitare esclusivamente nell’interesse dei figli.

I poteri attribuiti, infatti, non si riducono ad un potere sui figli, ma sono bensì un potere per i figli, un potere-dovere, che si riduce ad un adeguato svolgimento del processo educativo del figlio minore.

Nell’esercizio della responsabilità genitoriale sono attribuiti poteri tanto in funzione degli interessi personali del figlio quanto in funzione degli interessi patrimoniali dello stesso.

A tutela della personalità del minore il genitore ha, nei diretti confronti del figlio, un potere-dovere di cura della persona, di sostegno, di vigilanza. 

Nello specifico i genitori devono:

  • Impartire al minore una sana educazione;
  • Svolgere una vigilanza adeguata all’età, al carattere e all’indole del figlio;
  • Rappresentare il minore, esercitando per suo conto i diritti e le azioni di cui esso è titolare.
  • Tutelare il figlio nei confronti di terzi o da turbative esterne;
  • Assistere il figlio nel caso di procedimento penale nei suoi confronti.

Il genitore ha anche una responsabilità presunta per il danno cagionato a terzi dal figlio minore che abita con lui (art. 2048 cod. civ.)

Per quanto riguarda invece la tutela patrimoniale del minore, vale a dire l’amministrazione suoi benie e la rappresentanza di questi per i diritti patrimoniali, si stabilisce che:

  • Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun genitore;
  • Gli atti di straordinaria amministrazione non possono essere compiuti.

L’ordinamento prevede un controllo sulla rispondenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale alle finalità per cui la responsabilità è stata attribuita.

La legge riconosce innanzitutto la possibilità per il giudice di:

  • Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale “quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (art. 330 cod. civ.);
  • Limitare la responsabilità genitoriale quando la condotta del genitore è comunque pregiudizievole al figlio (art. 333 cod. civ.).

L’ordinamento non indica una precisa tipologia di interventi che il giudice può assumere lasciando, alla sua discrezionalità ed alla peculiarità del caso sottoposto alla sua attenzione, il compito di delineare l’intervento più opportuno.

Nello specifico, il giudice può:

  • Limitarsi a convocare le parti per consentire, attraverso una presa di coscienza del problema, cambiamenti nelle relazioni familiari per adempiere alle esigenze del minore;
  • Imporre, attraverso prescrizioni, comportamenti da tenere dai genitori nei confronti dei figli;
  • Prescrivere terapie psicologiche ai genitori o disporre l’affidamento del caso al servizio sociale per interventi di vigilanza e di sostegno pedagogico;
  • Disporre l’allontanamento del minore dai genitori, in casi gravi.

La competenza ad emettere questi provvedimenti è del Tribunale per minorenni.

Competente territorialmente è l’organo giudiziario del luogo in cui il minore dimora abitualmente.

I provvedimenti sono adottati su ricorso del genitore, dei parenti o del pubblico ministero, ed è previsto espressamente l’ascolto del minore.

Sulla base di quanto presentato finora, si può affermare che l’ordinamento riconosce ai genitori l’obbligo di esercitare la responsabilità genitoriale sui propri figli, attribuendo a ciascun genitore poteri-doveri di cura, sostegno, vigilanza, educazione, rappresentanza del minore ed amministrazione dei suoi beni.

Bibliografia

Moro A. C, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

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