Nell’articolo precedente abbiamo parlato del minore nel processo civile, spiegando in cosa consiste la consulenza tecnica.
In questo articolo, parlerò del minore e della sua testimonianza nel processo penale, ovvero in presenza di reati.
Vediamo ora i principali aspetti del processo minorile, in ambito civile ed in quello penale.
Indice dei contenuti
Il processo civile minorile: cosa, come, dove.
Ricordiamo qui che il procedimento civile fa riferimento a decisioni che riguardano la potestà genitoriale (artt. 330, 333, e 336 c.c.), nello specifico nei casi di:
- Separazione e divorzio
- Affidamento a l’uno o l’altro genitore, o ad un tutore
- Adozione
- Abbandono di minore
- Pregiudizio del benessere del bambino
- Casi specifici di convivenza
E’ al Tribunale per i Minorenni, territorialmente competente, che ci si rivolge per gestire tali situazioni.
Questo Tribunale è formato da giudici e da soggetti non togati, esperti studiosi in ambito minorile.
I soggetti che possono fare ricorso al Tribunale per i Minori, in un procedimento civile, sono:
- Un genitore
- Un parente
- I servizi sociali
- Il minore stesso, ma solo tramite il Pubblico Ministero
In una causa civile, è necessario acquisire tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione favorevole al benessere del bambino.
Le fonti di informazione del P.M. e del Giudice, nello specifico, sono:
- Le relazioni dei Servizi Sociali
- Le relazioni dei Carabinieri, nei casi di abuso e maltrattamenti
- Una consulenza tecnica di parte
Il Tribunale è comunque sempre obbligato a convocare e sentire i genitori del bambino.
Inoltre, come visto in un precedente articolo, fondamentale è, in queste cause civili, l’ascolto del minore.
Durante un processo civile, il Tribunale può adottare provvedimenti di urgenza, per garantire la sicurezza immediata del minore, prassi però molto contestata.
Una volta emessa una Sentenza, è il Tribunale stesso, attraverso il suo Giudice Tutelare, che vigila sul rispetto della decisione presa, anche attraverso i Servizi Sociali.
Il minore nel processo penale: cosa cambia.
Vediamo brevemente come si svolge il processo penale per un ragazzo minorenne.
Anche in questo caso, è il Tribunale per i Minorenni ad essere competente, poiché si occupa di reati commessi dai minori degli anni 14 e delle misure rieducative, per soggetti con irregolarità di condotta.
Infatti, già a 14 anni un ragazzo può rispondere di un reato commesso ma, in questo caso, avrà una pena diminuita.
In una procedura penale, è sempre obbligatorio accertare l’età del ragazzo e, in caso di dubbio, è necessario presumere la minore età.
Per accertare la capacità di discernimento di un adolescente e la sua responsabilità per un fatto, il Giudice deve sempre accertare la sua situazione, ovvero:
- Le condizioni di vita
- Le risorse personali
- La struttura famigliare
- Le relazioni sociali
Per queste informazioni, il Giudice può sempre sentire soggetti che sono a conoscenza dei fatti o esperti, consulenti della famiglia.
Nel processo penale minorile, alcuni capisaldi della procedura sono:
- Il processo a porte chiuse, se disposto dal Giudice
- La presenza dei Servizi Sociali, in ogni fase di processo
- L’informativa al minore e ad un tutore di ciò che sta accadendo
- L’audizione protetta, per le vittime di reato
Il procedimento minorile mette all’ultimo posto la punizione, cerca, invece, laddove possibile, di trovare una soluzione di mediazione.
Per alcune tipologie di reato, accertata la tenuità ed occasionalità del fatto, è possibile non procedere a condannare il minore.
Al contrario, in caso di condanna, il Giudice può scegliere di applicare diverse misure, lasciando la detenzione come ultima spiaggia.
Diverse sono le misure cautelari, indicate dal codice di procedura, che si possono applicare per un minore.
Mi sento qui di citarne due in particolare: la comunità e la messa in prova.
Condannato a vivere in una comunità, il minore ha l’obbligo di lavorare o di frequentare la scuola, seguendo sempre le prescrizioni ordinate dal Giudice.
Nel caso della messa alla prova, il processo viene sospeso, per affidare il minore ai servizi sociali, i quali dispongono di un programma di attività personalizzato.
Al termine della prova, il Giudice valuta la personalità del ragazzo ed i suoi miglioramenti, al fine di dichiarare il reato estinto.
Il caso del bullismo: quale punizione?
Il bullismo, di cui parleremo in modo più approfondito in seguito, non è un reato, ma può concretizzare alcuni di essi, ad esempio:
- Estorsione
- Minaccia
- Stalking
- Molestia
- Diffamazione
- Violenza privata
- Percosse
- Maltrattamenti
In alcuni casi, per attivare un procedimento penale, è sufficiente la denuncia ad un organo di polizia, ad esempio in caso di lesioni gravi, minaccia grave e molestie.
In altri casi, è necessario sporgere querela, ovvero la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore di reato.
Nel processo contro minorenni, il sistema di giustizia cerca sempre di individuare una misura educativa mirata, attivando una mediazione per riparare il danno creato.
Come anticipato, al 14esimo anno di età, il ragazzo deve già rispondere delle proprie azioni.
Non è escluso che i genitori di un minorenne, autore di reato, rispondano a loro volta penalmente per il reato, punibile o meno, commesso dal figlio. Anche con un risarcimento economico.
La responsabilità genitoriale ha un ruolo centrale nella prevenzione, così come l’educazione e la sorveglianza dei figli.
Il minore e la testimonianza nel processo penale
Abbiamo visto che, nelle procedure civili che lo riguardano, il minore ha il diritto di esprimersi.
Nel caso della testimonianza nel processo penale, il minore è chiamato ad esprimersi su fatti rilevanti a cui ha assistito, che ha commesso o di cui è stato vittima.
L’articolo 498 c.p.p., al comma 4, spiega qual è la procedura da seguire in questi casi:
- È sempre e solo il Giudice che pone le domande al minore
- Nei casi in cui il minore è vittima, si può ricorrere, per l’ascolto, all’audizione protetta
- E’ vietato porre domande suggestive
- Il Giudice può avvalersi di un familiare o di un esperto in materia minorile
Al di sotto dei 14 anni, la testimonianza nel processo penale di un minorenne non si può mai disporre.
Ad ogni modo, è sempre necessario prestare attenzione all’attendibilità delle informazioni rilasciate dal minore.
E’ sempre preferibile, per evitare interferenze e accelerare il processo di elaborazione dei vissuti dolorosi, ascoltare il minore in via anticipata, prima dell’avvio del processo.
La testimonianza indiretta, ad esempio rilasciata dai genitori per bambini piccolissimi, non è ammessa dalla Legge.
Un’ulteriore accortezza è quella di registrare i contenuti rilasciati dal bambino, assisterlo in ogni momento, chiedere il sostegno di esperti e chiedere di elaborare un documento scritto.
L’audizione protetta dei minori vittime di reato
La testimonianza nel processo penale minorile si effettua, nel caso di minori vittime, con una audizione protetta.
Nello specifico, i reati per i quali si dispone questo tipo di ascolto, sono:
- Prostituzione minorile
- Tratta di persone
- Violenza sessuale
- Atti sessuali con minorenni
- Corruzione di minore
- Atti persecutori
- Ignoranza dell’età della persona offesa
Durante un’audizione protetta, i bambini vengono sentiti all’interno di una stanza con vetro a specchio ed impianto citofonico.
Nei casi di abusi e violenze, ciò permette alla vittima di non trovarsi davanti al proprio carnefice.
E’ sempre il Giudice in prima persona che si occupa di ascoltare il minore, spesso con domande formulate in precedenza da un esperto.
Se non riferite al contesto in modo specifico, sono vietate le domande sulla vita privata del bambino, le inclinazioni, la sessualità.
E’ inoltre necessario che un genitore o un tutore sia presente, durante l’audizione.
Soprattutto se si tratta di bambini molto piccoli, sono vietate le domande che suggeriscono la risposta, ma devono essere aperte, lasciando del tempo per pensare.
Tra le tecniche di comunicazione, soprattutto con i bambini, quelle non verbali sono importanti, come i disegni, l’uso di giochi e bambole, la scrittura libera di pensieri.
La consulenza tecnica di parte nel procedimento di ascolto
Nell’affiancare un minorenne nella procedura di ascolto, l’esperto consulente deve tenere conto di diversi aspetti.
Durante la testimonianza nel processo penale e l’audizione di un minore, soprattutto se molto piccolo, si possono verificare le cosiddette “trappole della memoria“.
E’ bene tenere a mente che ciò che influenza una dichiarazione è:
- La percezione personale ed emotiva del soggetto, durante il fatto e dopo
- Il lasso di tempo trascorso dal fatto
- La durata dell’evento
- L’influenza di altri soggetti, soprattutto nei minori
- Lo sviluppo cognitivo di un minore, della realtà, della memoria
- L’impostazione e la struttura della domanda
Il consulente deve tenere conto di qualsiasi forma di violenza subita in tenera età, che può purtroppo provocare gravi conseguenze sul processo di crescita.
I bambini sono più suggestionabili nei ricordi e nelle dichiarazioni, anche a causa delle poche esperienze e delle scarse abilità linguistiche.
Nelle dichiarazioni dei bambini possono essere presenti fraintendimenti, esagerazioni, bugie di diversa natura, spinte da diverse motivazioni, disturbi e patologie.
In ogni caso, quando la consulenza valuta elementi di dubbio sulla credibilità del minore, è bene richiedere una perizia ad un esperto di psichiatria infantile.
La nostra esperienza lavorativa e di progettazione all’interno delle carceri minorili ci ha insegnato a lavorare con determinate problematiche, legate all’universo dei ragazzi.
Alcuni comportamenti possono essere riconosciuti e prevenuti grazie all’intervento degli esperti.
La famiglia ha il compito di preservare ed aiutare un figlio in difficoltà, così da evitare situazioni e conseguenze spiacevoli.
Per una richiesta di sostegno e per pareri, puoi contattarci, per lavorare insieme ed individuare un percorso di crescita adatto ai tuoi figli.