Negli articoli precedenti abbiamo analizzato le capacità emotive ed affettive del bambino, durante il percorso di crescita, e lo sviluppo delle abilità cognitive.
Oggi parliamo di “ascolto”, quale importante diritto del minore, nelle questioni che lo riguardano personalmente.
Vediamo cosa ci indicano la normativa internazionale e quella italiana a riguardo, spiegando poi quali accortezze è bene applicare durante tale delicata prassi.
Indice dei contenuti
La normativa sull’ascolto
Le norme sull’ascolto del minore nelle procedure che lo riguardano comprendono diversi aspetti: dalle adozioni al divorzio, a cominciare dalle normative internazionali.
Nello specifico, la Convenzione sui diritti del fanciullo, conosciuta quale Convenzione di New York, all’articolo 12, spiega che il bambino ha il diritto di esprimere la propria opinione, durante le procedure di affidamento ed adozione.
Anche la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, o Convenzione di Strasburgo, all’articolo 6, dice che il bambino, che abbia compiuto i 12 anni, ha sempre diritto di essere ascoltato.
Allo stesso modo, la normativa italiana si impegna a chiarire l’importanza ed il diritto del minore ad essere sentito nelle questioni di proprio interesse.
È con la Legge n. 149 del 2001, che disciplina le linee guida sull’adozione nazionale, che si sancisce l’importanza dell’ascolto del minore nelle procedure di affidamento ed adozione.
Per procedere, il minore deve avere compiuto i 12 anni o, in seguito al compimento del quattordicesimo anno di età, il bambino deve prestare il proprio consenso all’adozione.
In tutti i casi in cui si ha a che fare con un minore degli anni 12, tale norma impone al Giudice di sentire il bambino, valutando, anche con l’aiuto di un esperto, la sua maturità e capacità di pensiero.
Nel 2012, con la Legge n. 219, si elimina ogni differenza tra figli naturali e figli legittimi, allargando gli stessi diritti anche ai figli nati fuori dal matrimonio.
Il diritto all’ascolto si estende a tutti i minori che fanno parte di una famiglia, grazie all’introduzione, nel codice civile, dell’articolo 315 bis, che riguarda i diritti e doveri dei figli.
L’ascolto del minore nelle procedure che lo riguardano è un diritto garantito dall’articolo 336 c.c.; che spiega le modalità attraverso cui il Giudice o il PM lo effettuano ed i casi in cui non è, invece, possibile.
Infatti, il disposto dell’articolo 336 bis dice che, qualora l’ascolto del bambino sia inutile, superfluo o addirittura contro il suo interesse, non deve essere ordinato.
La capacità di discernimento
Molte normative fanno riferimento all’età del bambino per disporne l’ascolto ed alla sua “capacità di discernimento”, la quale viene stabilita verso l’età dei 12 anni.
Ma cosa significa capacità di discernimento?
Per procedere all’ascolto del minore nelle procedure che lo riguardano è importante che il bambino abbia sviluppato le capacità cognitive, di memoria, di ragionamento autonomo, sufficienti per riuscire ad esprimersi in modo sensato e coerente.
Nonostante si possano individuare alcuni periodi in cui determinate facoltà e capacità sono più sviluppate, ogni minore presenta un proprio percorso e ha i propri tempi di sviluppo.
Come già trattato nell’articolo sullo sviluppo cognitivo del minore, è bene sapere che un bambino affronta diverse fasi evolutive, in cui rafforza il senso di realtà e la capacità di prendere decisioni.
È circa verso gli 11-12 anni che il bambino raggiunge un livello di ragionamento autonomo, riconoscendo e ricordando le diverse situazioni con maggiore lucidità, capace dunque di riconoscere la realtà.
Al di sotto di tale soglia di età, dice la norma, è possibile ascoltare il minore, ma ciò viene valutato caso per caso da un esperto in materia, o direttamente dal Giudice, qualora lo ritenga necessario.
Quali sono “le questioni che lo riguardano”
Il minore deve essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Ad esempio:
- Affidamento nazionale e internazionale
- Adozione nazionale e internazionale
- Separazione dei genitori
- Divorzio dei genitori
- Episodi vissuti come maltrattamenti o violenza assistita
La giurisprudenza italiana ci ricorda che l’ascolto del minore è obbligatorio per le sole questioni di vita del minore (dove e con chi vivere, scelta delle frequentazioni, della scuola, dello sport), non deve essere disposto, invece, per le questioni economiche (assegni famigliari, mantenimento).
Nello specifico, in merito alla separazione e al divorzio possono esserci due possibilità:
- Se tali procedimenti sono di tipo consensuale:
I coniugi, insieme agli avvocati, lavorano per produrre una convenzione di separazione, da trasmettere al PM, il quale può decidere di ascoltare l’opinione dei figli. In questi casi, sentire il minore non è obbligatorio, ma viene valutato nei singoli casi.
- Se è un caso di separazione conflittuale:
In caso di crisi genitoriale, il Giudice è chiamato a valutare l’importanza di coinvolgere i figli nella scelta di affidamento. In questi casi, il minore, compiuti i 12 anni di età, può esprimere la propria opinione in merito.
Il caso della separazione e del divorzio
In una separazione, i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, di riceverne le cure, istruzione, una educazione ed il sostegno di cui hanno bisogno durante la crescita.
L’articolo 337 ter c.c. sancisce che il Giudice, in questi casi, prenda le decisioni che riguardano i figli valutando esclusivamente il loro interesse. La priorità è che restino affidati ad entrambi i genitori ma, in caso contrario, egli chiarisce le modalità per frequentare l’altro genitore, quale diritto del minore.
Gli accordi consensuali tra i genitori vengono accolti, qualora non creino difficoltà ai bambini.
Le decisioni più importanti che interessano i figli devono essere prese da entrambi i genitori, considerando le capacità, le aspirazioni e i desideri dei bambini.
Per questo fine il giudice dà la possibilità ai genitori di raggiungere un accordo, anche mediando con l’aiuto di un esperto, per l’interesse e tutela dei minori.
In casi di accordi consensuali, laddove l’ascolto del minore possa risultare superfluo, invasivo o contro il proprio interesse, esso non viene disposto.
Al contrario, soprattutto nelle procedure in cui i genitori non raggiungono un accordo, il giudice dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni di età o, se più piccolo, chiedendo l’aiuto di un esperto.
Le modalità dell’ascolto
È bene ricordare che l’ascolto del minore non è una testimonianza, infatti, è sempre bene porsi con le dovute cautele, lasciando il minore libero di esprimere le proprie narrazioni.
- Spiegare al bambino i motivi per cui vi è la necessità di ascoltare la sua opinione
- Esprimersi con un linguaggio chiaro e semplice in base all’età del minore
- Non mettere pressioni sul bambino affinché risponda in fretta. Ha bisogno del proprio tempo per riflettere
- In caso di dubbio sulla veridicità o menzogna è necessario porre domande ma non screditare
- È bene fare domande aperte o farsi raccontare cose senza imboccare le risposte o suggerirle
- Farlo sentire a proprio agio, in un luogo sicuro protetto e accogliente
Per quanto riguarda le linee guida durante processi penali, è necessario accogliere il bambino in aule protette con sistemi di audio e video ripresa e specchio unidirezionale, eventualmente dando la possibilità a genitori e difensori di assistere.
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Criminologia investigativa e forense - Forensics Team
[…] pedagogista, agli incontri con l’imputato o vittima di minore età, secondo la disciplina dell’ascolto del minore, in modalità di ascolto protetto, in tema di violenza assistita, abusi fisici, psicologici, anche […]
Aprile 23, 2021 at 11:38 am