L’obbligo di mantenimento dei figli: un diritto-dovere

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L’obbligo di mantenimento dei figli è una tematica che accomuna tutti i genitori, ma che al tempo stesso può generare dubbi e confusioni.

Questo contributo nasce proprio con l’intento di rispondere ai dubbi e alle domande dei genitori, cercando di illustrare l’obbligo di mantenimento dei figli, minorenni e maggiorenni.

Come appare nel fondamentale articolo 315 bis del codice civile, il figlio ha diritto ad essere mantenuto: è un vero e proprio diritto del figlio e un dovere/obbligo del genitore.

L’obbligo di mantenimento dei figli compete ai genitori di figli:

  • Minorenni;
  • Maggiorenni, non economicamente autosufficienti;
  • Naturali, nati cioè fuori dal matrimonio;
  • Maggiorenni, affetti da handicap grave.

Ma, in cosa consiste il mantenimento?

L’obbligo di mantenimento dei figli comporta a ciascun genitore l’obbligo di soddisfare tutti i bisogni morali e materiali dei figli, provvedendo a tutti i loro bisogni e alla predisposizione di un ambiente familiare adeguato.

Con il termine “bisogni” si intendono sia i bisogni primari, ovvero le esigenze di vita, sia i bisogni secondari ma necessari ad un adeguato sviluppo della persona.

Per dare un’idea, rientrano tra questi bisogni le seguenti spese:

  • Vitto, alloggio, medicine, vestiario (spese primarie);
  • Istruzione;
  • Materiale didattico, libri;
  • Giochi, sport, tempo libero;
  • Computer, cellulare, trasporto;
  • Gite, viaggi, corsi, vacanze studio, e ogni altra attività ricreative;
  • Cure mediche, ordinarie e specialistiche.

L’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio è lo stesso per i figli concepiti da genitori uniti in matrimonio o concepiti al di fuori del matrimonio.

Un figlio, legittimo, naturale, riconosciuto o non riconosciuto, può pretendere l’adempimento del fondamentale dovere al mantenimento.

Affrontiamo ora l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.

Innanzitutto, non esiste, per legge, un limite di età prestabilito oltre il quale i genitori non sono più tenuti a provvedere al mantenimento dei figli.

I genitori sono tenuti a mantenere i figli, anche maggiorenni, fino a quando iniziano a svolgere un’attività lavorativa che permetta loro di essere economicamente indipendenti.

Il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente quando comincia a percepire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, con un rapporto di lavoro continuativo e stabile.

L’obbligo dunque non cessa quando i figli iniziano una attività lavorativa ma solo quando l’attività lavorativa permette loro di raggiungere l’autosufficienza economica.

Il mantenimento non spetta, invece, quando il genitore riesce a provare che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende dalla colpa o dalla negligenza del figlio.

Ai genitori compete il mantenimento dei figli maggiorenni quando il figlio:

  • Sta completando la formazione;
  • Svolge un lavoro limitato nel tempo e precario;
  • Lavora come apprendista, in quanto è un rapporto di lavoro diverso da quello ordinario;
  • Svolge un lavoro non qualificato rispetto al titolo di studio conseguito;
  • Consegue una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca.

Da notare è il fatto che una volta che il figlio maggiorenne raggiunge l’indipendenza economica, a seguito dell’inizio di un lavoro stabile, perde il diritto al mantenimento.

Pertanto, nell’ipotesi di un successivo licenziamento, una volta raggiunta l’autosufficienza economica, il figlio non può più pretendere l’assegno di mantenimento.

La violazione dell’obbligo di mantenimento può determinare la pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale.

L’obbligo di mantenimento dei figli spetta ai genitori, anche in caso di separazione, per figli minorenni ma anche per i maggiorenni che non hanno raggiunto l’indipendenza economica.

L’assistenza materiale determinata dal matrimonio non si estingue con la separazione, ma si concretizza con la l’assegno  di mantenimento, solitamente periodico.

Il mantenimento include le spese ordinarie e le spese straordinarie.

Ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.

In sede di separazione, il giudice dispone l’obbligo di mantenimento, tenendo in considerazione i seguenti presupposti:

  • attuali esigenze del figlio;
  • tenore di vita tenuto dal minore con entrambi i genitori;
  • permanenza presso ciascun genitore;
  • il reddito dei genitori;
  • valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

Concludendo, è possibile affermare che l’obbligo di mantenimento dei figli è un vero e proprio diritto, garantito dal nostro ordinamento in modo analogo per i figli minorenni, legittimi e naturali, ma anche per i figli maggiorenni, in alcuni casi specifici.

Bibliografia 

Moro A. C, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

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