Adottare un bambino da single: l’adozione in casi particolari

adottare un bambino da single

In tema di adozione abbiamo in precedenza illustrato le normative di rifermento a livello nazionale ed internazionale, collocando al centro la coppia genitoriale come requisito primario.

Ma, è possibile adottare un bambino da single? Ebbene si, è possibile, ma soltanto ricorrendo all’adozione in casi particolari.

Le persone singole devono infatti prestare molta attenzione a questa forma perché, qualora volessero diventare genitori adottivi, questa sarà l’unica modalità alla quale potranno ricorrere.

L’adozione in casi particolari

Questa tipologia di adozione può essere vista come l’eccezione alla regola, ovvero all’adozione piena o legittimante che può però attuarsi solo con la presenza di specifici requisiti.

E’ proprio qui che si situa l’adozione in casi particolari: quando cioè non sussistono i requisiti per un’adozione piena, ma l’adozione si presenta comunque la soluzione migliore per tutelare l’interesse del minore.

L’adozione in casi particolari rappresenta dunque una autonoma forma di adozione attuabile, in alcuni casi, per tutelare e garantire l’esclusivo interesse del minore.

Adottare un bambino da single è quindi possibile attraverso questo tipo di adozione.

L’adozione in casi particolari, disciplinata dall’art. 44 della Legge 184/1983, ha le seguenti caratteristiche:

  • E’ consentita anche ad una persona singola;
  • E’ consentita a chi ha superato i limiti di età richiesti;
  • Non ha effetti legittimanti: il minore non acquisisce lo status di figlio legittimo;
  • Non elimina i rapporti di sangue con la famiglia di origine;
  • Esclude i vincoli di parentela con i parenti dell’adottante;
  • Si radica sul consenso tra le parti;
  • E’ prevista solo in casi specifici, previsti dalla legge.
  • E’ revocabile.

Lo status di questi minori adottati può essere assimilabile a quello degli adottati maggiorenni, in quanto la Legge estende alcuni effetti dell’adozione dei maggiori di età.

I casi

L’art. 44 della legge sul diritto del minore alla famiglia prevede quattro casi in cui è possibile procedere all’adozione particolare.

  • Il primo caso riguarda l’adozione dell’orfano di padre e di madre nell’ambito della propria cerchia familiare entro il sesto grado, oppure da persone estranee al parentado purché sussista un rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori.

Si vuole così assicurare al minore, che sia stato privato dei suoi genitori a seguito di un evento improvviso ed accidentale come la morte, il mantenimento dei suoi ordinari rapporti parentali o affettivi già instaurati.

  • Il secondo caso riguarda l’adozione del figlio del coniuge da parte di chi di fatto svolge funzioni di genitore.

Nel caso di nuove nozze appare opportuno che il figlio entrato in un nuovo nucleo familiare ponga in essere relazioni più significative con colui o colei che quotidianamente adempie alle funzioni di padre e madre.

Il tutto senza però tranciare i rapporti con l’altro genitore o con la cerchia parentale.

  • Il terzo caso prevede l’adozione in seguito all’impossibilità di effettuare un affidamento preadottivo.

Ad esempio quando non ci sono coppie idonee ad adottare il minore oppure quando le coppie si rifiutano di procedere con l’adozione.

  • Il quarto caso prevede l’adozione del minore, orfano di padre e di madre, affetto da handicap.

In tutti questi casi l’adozione è consentita a chi non è coniugato, che sia una persona singola o separata, e a chi non rientra nei limiti di età richiesti.

Consensi e assensi necessari

L’adozione in casi particolari esige la prestazione di consensi e assensi.

Deve prestare il suo consenso:

  • L’adottante;
  • L’adottando che abbia compiuto quattordici anni;
  • L’adottando con meno di quattordici anni deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento, o deve essere sentito il suo legale rappresentante.

E’ previsto invece l’assenso:

  • Dei genitori;
  • Del coniuge dell’adottando.

Nel caso che esso non venga prestato, ma non negato, l’adozione può essere ugualmente pronunciata; nel caso in cui venga negato, il Tribunale può, ascoltate le parti, pronunciare comunque l’adozione.

La decisione è presa dal Tribunale per minorenni del distretto dove si trova il minore con sentenza.

Il procedimento

Nel caso di adozione particolare il procedimento è diverso da quello che si deve affrontare per l’adozione piena e legittimante. Questi i passi da seguire:

  • Si presenta domanda alla cancelleria del Tribunale della città in cui è residente il minore;
  • Ricevuta la domanda, il Tribunale fissa un’udienza per verificare i requisiti;
  • Il Tribunale avvia le indagini tramite i servizi sociali competenti;
  • A verifiche fatte, il Tribunale si riunisce e decide emettendo sentenza;
  • La sentenza emessa può essere impugnata entro 30 giorni dalla persona che ha richiesto l’adozione, dal minore, dal tutore o dal pubblico ministero.

Prima della pronuncia della sentenza il consenso espresso può essere revocato; è inoltre possibile, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, la sua impugnazione, da parte dell’adottante o dell’adottando.

La revoca

L’adozione in casi particolari è revocabile: consente cioè la possibilità di scioglimento del rapporto adottivo, con ipotesi di gravi responsabilità nei rapporti tra adottato e adottante.

La procedura viene attivata sulla base di una domanda dell’adottante, o su domanda dell’adottando, o su istanza del Pubblico Ministero che è legittimato a proporre la revoca.

La revoca comporta la perdita di tutti gli effetti dell’adozione, viene pronunciata dal Tribunale per minorenni con sentenza, dopo aver svolto le opportune indagini.

Appare chiaramente che, in tutti questi casi descritti, l’adozione è consentita alle coppie non coniugate, così come ad una persona singola o separata, ma anche a chi non rientra nei limiti di età richiesti.

Conseguenze

A seguito dell’adozione il minore adottato:

  • Assume lo stato di figlio adottivo dello o degli adottanti;
  • Mantiene i rapporti, diritti e doveri, con la famiglia di origine;
  • Acquista la qualità di figlio;
  • E’ assoggettato alla responsabilità genitoriale del genitore o dei genitori adottivi;
  • Assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

Il genitore o i genitori adottivi sono tenuti al mantenimento dell’adottato, mentre tale obbligo viene meno per i genitori di sangue.

La possibilità di adottare un bambino da single comunque è stata ampliata dalla recente riforma sulla continuità affettiva.

Questa legge vuole proteggere i minori presi in affido, garantendo loro il diritto alla continuità affettiva, qualora l’affidatario volesse chiederne l’adozione.

L’affido familiare infatti è assolutamente permesso alle persone singole, così come l’adozione in casi particolari può essere chiesta anche da chi ha un preesistente rapporto stabile e duraturo con un bimbo orfano e disabile (come potrebbe essere l’affido).

Dunque, l’adozione per single può nascere anche da un affido, che solitamente è la situazione più frequente.

Bibliografia

Moro C. A, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

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