Come adottare un maggiorenne

come adottare un maggiorenne

Abbiamo già trattato in precedenti articoli i temi dell’adozione: su come è possibile effettuarla da single, quali sono le possibilità per una coppia e quali i requisiti per richiedere di adottare un bambino straniero.

In questo articolo cercherò di rispondere ad un altro quesito: quali sono le procedure per adottare un ragazzo o una ragazza che abbia già raggiunto la maggiore età?

Nell’articolo dedicato all’adozione nazionale abbiamo illustrato le prassi per prendere in cura presso di sé un minore.

Diversi sono gli step previsti, però, quando si ha intenzione di adottare un ragazzo o una ragazza di maggiore età.

Tale atto adottivo, conosciuto come adozione civile, è stato introdotto dalla riforma del 1983 e, a differenza degli altri casi, i quali sono disciplinati in leggi speciali, esso si trova descritto all’interno del codice civile.

Sono gli artt. 291 e seguenti del codice civile, come modificati dalla Legge 184 del 1983, che si occupano di disciplinare l’adozione di persone maggiori di età.

I requisiti

Come per tutti gli altri casi, anche l’adozione civile osserva linee guida chiare e ben definite, a cominciare dai requisiti dello o degli adottanti.

Per adottare un maggiorenne devono sussistere i seguenti requisiti:

  • Essere una persona singola, una coppia non sposata e non separata od una coppia di coniugi

La dichiarazione può essere fatta da uno solo dei coniugi, non separati, fermo restando che l’altro dovrà poi prestare il proprio consenso.

  • Superare di almeno 18 anni l’età di colui che si intende adottare
  • Avere già compiuto i 36 anni d’età
  • Non devono essere presenti figli minorenni
  • Non avere discendenti legittimi, anche se il punto è oggetto di dibattito

La richiesta non può ritenersi valida in presenza di figli naturali minorenni, legittimi e riconosciuti dall’adottante.

Su quest’ultimo punto è attivo un dibattito di giurisprudenza: vi sono state, infatti, alcune sentenze che ne hanno dichiarato l’illegittimità.

Anche se la legge è in continuo mutare, al momento sono questi i requisiti fissati e ritenuti necessari per iniziare le procedure di adozione di un maggiorenne.

È importante sottolineare una Pronuncia di merito del Tribunale di Pordenone in cui una coppia aveva chiesto di accogliere un maggiorenne, loro nipote, avendo però già un figlio minorenne naturale.

Il caso concreto si è concluso con la pronuncia positiva del Tribunale, il quale ha permesso alla coppia di adottare il ragazzo, dunque, i due cugini sono diventati fratelli.

Con questa Pronuncia emerge chiaramente che il quadro normativo è sempre in evoluzione.

Le modalità

La richiesta di adozione deve essere presentata dal o dai soggetti adottanti al Presidente del Tribunale del proprio luogo di residenza, con una domanda in carta semplice.

Perché la domanda sia valida è necessario che ottenga diversi consensi:

  • Del maggiorenne che verrà adottato, in modo esclusivo ed inderogabile
  • Dell’adottante e dell’eventuale coniuge
  • Del coniuge o dei figli, se presenti, del futuro adottato
  • Degli eventuali figli legittimi o legittimati, maggiorenni, della coppia adottante
  • Dei genitori naturali del maggiorenne

La legge prevede che qualora i figli naturali, maggiorenni, del o degli adottanti, non siano in grado di prendere una decisione in merito all’adozione, ad essi si sostituisca il Tribunale, prestando il proprio consenso.

Vi sono dunque alcuni casi particolari in cui il Tribunale, su richiesta della coppia adottante, può comunque dichiarare l’avvenuta adozione, anche qualora manchino alcuni consensi richiesti per legge.

Ciò avviene quando:

  • Il Tribunale ritiene che il rifiuto di prestare il proprio consenso, da parte di uno dei soggetti indicati, sia senza giustificato motivo
  • Per tutelare l’interesse del maggiorenne il quale si rivela prioritario
  • Uno o più soggetti che devono prestare il proprio consenso sono impossibilitati o irreperibili

In seguito alla verifica di tutti i requisiti e delle procedure burocratiche necessarie, l’adozione viene ufficializzata tramite sentenza emessa dal Tribunale, sentito il Pubblico Ministero.

Con sentenza definitiva, la Cancelleria del Tribunale, trascorso un mese, trasmette una copia del decreto adottivo agli Ufficiali dello stato civile, per la trascrizione del nuovo status dell’adottato.

Le conseguenze

Vediamo quali sono le conseguenze dell’atto che prevede di adottare un maggiorenne.

In primis va sottolineato che il genitore adottante acquisisce la responsabilità genitoriale nei confronti dell’adolescente o comunque del maggiorenne adottato, facendosi carico di tutti i doveri del caso.

In seguito al decreto adottivo, il ragazzo (o la ragazza) adottato ha il diritto di:

  • Acquisire il cognome dell’adottante, il quale viene anteposto al proprio
  • Essere beneficiario del mantenimento
  • Succedere all’adottante esattamente come i figli legittimi di quest’ultimo

Caratteristica dell’adozione civile è che il maggiorenne, una volta adottato, assume lo status di figlio adottivo della coppia (o comunque dell’adottante), mantenendo però invariato anche il proprio status di figlio naturale, nei confronti della famiglia d’origine.

Lo scopo è che il ragazzo maggiorenne possa conservare i diritti ed i doveri verso la propria famiglia d’origine, così come i suoi genitori continuano a conservare la qualità di eredi nei confronti del proprio figlio naturale.

In aggiunta a ciò, a seguito del decreto adottivo, il ragazzo acquisisce anche i diritti di successione nei confronti del soggetto adottante, divenendo a tutti gli effetti un figlio legittimo.

Per fare un esempio concreto, l’adottato continuerà ad ereditare dalla mamma, dal papà e dai suoi parenti diretti, in aggiunta erediterà anche dal genitore adottante.

La revoca

I casi di revoca del decreto di adozione del maggiorenne sono disciplinati all’interno del codice civile, nelle ipotesi che seguono:

  • Quando l’adottato, maggiore di 14 anni, abbia attentato alla vita dell’adottante o si sia reso colpevole nei suoi confronti di un delitto punibile con pena restrittiva della libertà non inferiore nel minimo a tre anni

L’ipotesi prevista riguarda anche atti di minaccia e violenza rivolti verso il coniuge ed i figli dell’adottante.

  • Quando l’adottante abbia commesso i delitti di cui sopra nei confronti dell’adottato
  • Quando l’adottante abbia violato il dovere di educare, istruire, mantenere l’adottato

Nei casi descritti dal codice, si procede alla Pronuncia della revoca con decisione del Tribunale di merito.

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