In questo articolo parliamo di adozione nazionale: che cos’è, quali normative ne sono alla base, quali sono i procedimenti e le fasi dell’adozione sul territorio italiano.
Il nostro legislatore, con la Legge n. 149 del 2001, ha disciplinato i punti più importanti in merito: capiremo attraverso essa quali soggetti possono chiedere di adottare un minore, cos’è l’affidamento preadottivo e come si giunge, infine, all’adozione.
I minori hanno il diritto a vivere in una propria famiglia, qualora questa condizione non sia possibile, tutelando l’interesse preminente del bambino, egli può essere affidato ad altra famiglia o ad un tutore che lo accompagni nel proprio percorso di crescita verso l’età adulta.
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La valutazione dello stato di abbandono
Secondo la Legge, quando la famiglia di origine non è in grado di prendersi cura del bambino, di apportare le dovute attenzioni, ovvero non venga riconosciuto alla nascita dalla madre o il nucleo viva in una condizione molto disagiata, il minore può essere dichiarato in stato di abbandono.
Questo stato viene dichiarato dal Tribunale dei Minorenni del territorio di competenza, anche qualora il minore si trovi presso comunità familiari o istituti di assistenza pubblici o privati.
È il Presidente del Tribunale che ne dispone l’atto, prevedendo l’apertura del procedimento di accertamento dell’abbandono, mettendo in essere le ispezioni e le dovute verifiche sulla condizione del minore, tramite i servizi sociali o l’autorità di pubblica sicurezza.
Vi è in questa fase un rischio importante per i genitori d’origine: verificata la situazione, infatti, il minore potrebbe essere collocato temporaneamente in affidamento presso parenti fino al quarto grado, un’altra famiglia o una comunità, vi è il rischio altresì della decadenza della potestà genitoriale.
Eventuali segnalazioni possono essere effettuate da chiunque, in questo caso i genitori vengono immediatamente avvisati dell’apertura del procedimento a loro carico e possono informare un legale difensore o disporre istanze difensive.
Partendo da queste considerazioni, è chiaro che l’intento dello Stato sia quello di tutelare e proteggere il superiore interesse del minore a crescere in un ambiente sano, ad andare a scuola, ad essere assistito e a ricevere cure mediche.
Non solo le cure materiali sono importanti in un processo di crescita, ma anche e soprattutto le cure affettive e le attenzioni che un attento tutore o genitore adottivo può garantire al fine di permettere uno sviluppo funzionale nel piccolo.
La dichiarazione di adottabilità
Il procedimento in esame può in ogni caso venire sospeso dal Tribunale dei Minorenni, in tutti i casi in cui è necessario tutelare le esigenze educative e di benessere del minore.
Nel caso in cui le condizioni di disagio famigliare vengano accertate o in altri casi, in cui i genitori non mantengono un comportamento corretto, non si presentano in udienza, non perseguono le prescrizioni indicate loro, viene dichiarata l’adottabilità del bambino.
L’adozione nazionale prevede che il Tribunale ed il giudice di merito predispongano l’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni o di età inferiore, considerando sempre la sua capacità di discernimento.
È bene sottolineare che, ai fini di una adozione, è necessario l’assenso da parte dei genitori naturali, in mancanza del quale il Tribunale può comunque procedere, nel caso in cui debba essere tutelato l’interesse ed il benessere del bambino.
La dichiarazione di adottabilità viene resa ufficiale tramite sentenza, sentito il pubblico ministero.
L’affidamento preadottivo
In questa sede ci focalizzeremo sull’affidamento preadottivo, passaggio preliminare ed essenziale alla vera e propria adozione, che si differenzia dal mero affidamento in quanto quest’ultimo rappresenta un collocamento temporaneo definito, in attesa del ripristino dell’integrità della famiglia d’origine.
Come descritto dall’art. 19 della Legge n. 149 del 2001, la dichiarazione di disponibilità all’adozione può essere presentata al Tribunale dei Minori da parte della futura coppia genitoriale.
È il Cancelliere del Tribunale che fornisce alla coppia i moduli preposti e la documentazione necessaria che deve essere compilata e preparata da entrambi i genitori.
Uno dei requisiti di legge è che si tratti di una coppia sposata da almeno tre anni o convivente da altrettanto tempo, che non sia in stato di separazione, al fine di garantire al bambino uno stato di benessere e armonia fondamentale per la propria crescita.
Sono i Servizi Sociali che, su mandato del Tribunale, vegliano sulla coppia, sulle loro capacità genitoriali, educative, sulla situazione ambientale e relazionale, economica e lavorativa dei due soggetti, anche informandoli dei loro diritti e doveri come genitori adottivi.
Diversi sono i requisiti per l’adozione. Tra essi:
- Una differenza di età, con il bambino, non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni
- Dichiarazione di non separazione della coppia
- Dichiarazione di sana costituzione psicofisica accertata da una struttura pubblica
- Dichiarazione della propria situazione economica e lavorativa
- Assenza di carichi pendenti e presentazione del casellario giudiziale
- Disponibilità ad accogliere nella propria abitazione il bambino o una coppia di fratelli
- Disponibilità a garantire cure materiali, sanitarie ed affettive
La dichiarazione di adottabilità resta depositata presso il Tribunale per un periodo di tre anni, in seguito ai quali può essere effettuata un’ulteriore domanda.
I Servizi Sociali, accertata la buona integrità e l’idoneità del nucleo famigliare, redigono una relazione conclusiva per il Tribunale.
Quest’ultimo, tramite il giudice tutelare, vista la accertata idoneità della coppia, può accettare la decisione dei Servizi, rifiutarla o valutare altri elementi, rimettendo la situazione nelle mani dei servizi sociali.
Sia per la valutazione dello stato di abbandono che per l’affidamento preadottivo, è importante l’ascolto del minore di anni dodici o di età inferiore, tenuto conto della propria capacità di comprensione.
L’adozione
Con sentenza di affidamento preadottivo, tale collocamento può durare un anno con proroga di un ulteriore periodo annuale, durante il quale sono sempre presenti i Servizi con il compito di monitorare la situazione.
In questa sede è bene sottolineare che l’adozione nazionale deve tenere conto del rischio giuridico.
Il rischio giuridico rappresenta la possibilità che il minore rientri presso la propria famiglia d’origine, nei casi in cui:
- Fino a due mesi dopo la nascita del bambino, la madre naturale può decidere di riconoscere il figlio anche se già collocato presso un’altra famiglia
- Contro la decisione del giudice, i parenti del bambino fino al quarto grado hanno 30 giorni di tempo in cui possono decidere di impugnare sentenza di adottabilità del minore.
Una volta dichiarato figlio legittimo della coppia adottante, con la sentenza definitiva di adozione, il bambino può assumere il cognome della coppia e ciò viene annotato presso il comune di nascita del piccolo.
Il processo di adozione è un lungo e complicato percorso, dalle caratteristiche motivate dalla fragilità e dall’importanza di tale atto.
L’adozione non deve coronare semplicemente il sogno di diventare genitore, deve soprattutto essere una nuova opportunità per il bambino che, insieme alla famiglia adottante, deve poter cominciare a costruire qualcosa di sé.