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Giulia Piazza

  • Quali sono i requisiti per l’adozione di un bambino?

     

    requisiti per l'adozioneQuali sono i requisiti per l’adozione di un bambino?

    Quali sono i requisiti ritenuti obbligatori, fondamentali e necessari che rendono una coppia idonea per l’adozione?

    Questo contributo, collegandosi al discorso sull’adozione nazionale dell’articolo precedente, risponde a queste domande offrendo un approfondimento sui requisiti che devono possedere gli aspiranti all’adozione.

    Allo stesso tempo offre, con consigli e buone pratiche, un sostegno pedagogico alle coppie che decidono di diventare genitori intraprendendo questo coraggioso e magnifico percorso dell’adozione.

    Accertato che il minore si trovi in una situazione di abbandono, può procedersi all’individuazione della coppia genitoriale che meglio può rispondere alle esigenze di quel bambino.

    Si apre così un complesso procedimento per l’inserimento del minore in quella che diverrà a tutti gli effetti la “sua” famiglia.

    A regolamentare le adozioni in Italia è la legge 184 del 1983, modificata dalla legge 149 del 2001, che sancisce i requisiti per l’adozione richiesti per procedere.

    Possono adottare un bambino solo coppie eterosessuali che siano:

    • uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto;
    • sposati da meno di tre anni, ma in grado di dimostrare di aver convissuto per tre anni prima del matrimonio;
    • idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare;
    • abbiano un’età che superi di almeno diciotto e non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.

    Il tema dei requisiti richiesti è sempre stato assai discusso, sia nell’opinione pubblica sia nelle diverse proposte di legge.

    La legge di riforma del 2001 ha innalzato da quaranta a quarantacinque anni l’età dei coniugi, sottolineando l’opportunità di aumentare l’età per adottare.

    L’innalzamento dei limiti di età si risolve così in un notevole aumento di attività di verifica per servizi sociali e giudici a tutto danno della rapidità dello svolgimento delle pratiche di adozione.

    Inoltre, ha comportato inevitabilmente delusioni e insoddisfazioni per coppie che, destinate a soccombere alla comparazione con coppie più giovani, si trovano così preclusa l’adozione del minore.

    Questa modifica, infatti, non appare molto condivisibile, poiché l’esperienza insegna che condizione per una buona riuscita dell’adozione è la giovane età degli adottanti.

    Le coppie giovani dovranno essere necessariamente preferite a quelle più anziane.

    limiti di età sopra citati possono essere derogati quando il Tribunale per minorenni accerta che, dalla mancata adozione a quella specifica coppia che ha superato i limiti, derivi un danno grave ed inevitabile al minore.

    Opportuna appare invece la disposizione che consente una corsia preferenziale alla coppia che chiede di adottare un fratello di un bambino già da loro adottato, o che si dichiara disponibile ad adottare più fratelli.

    Sembra giusto e condivisibile infatti agevolare le cosiddette adozioni difficili e particolari.

    I requisiti per l’adozione devono sussistere tutti anche al momento della domanda e non solo al momento della pronuncia dell’adozione.

    E’ infatti al momento della domanda che scattano le procedure accertative della validità della coppia aspirante all’adozione, e naturalmente della sussistenza di tutti i requisiti.

    La normativa vigente comunque non prevede la possibilità per un single, per le coppie di fatto o per quelle monosessuali di adottare un minore con effetti legittimanti.

    Oltre ai requisiti per l’adozione da possedere per Legge, vi sono alcune condizioni emotive che stanno alla base della volontà di diventare genitore.

    Innanzitutto, è importante avere fiducia nelle proprie capacità: l’esperienza è un’arma fondamentale, soprattutto per genitori che adottano ed hanno già un proprio figlio, magari più grande.

    Nei casi in cui il minore abbia vissuto episodi di trascuratezza, abbandono, abusi o separazione, sarà più difficile per lui integrarsi con i nuovi componenti adulti della famiglia e spesso anche con i propri pari, che si tratti di amici o di fratelli acquisiti.

    Man mano che il bambino comincia a “naturalizzarsi” nel nuovo nucleo famigliare, anche i problemi della famiglia adottante cominceranno a diminuire.

    Il primo periodo non deve spaventare l’adulto, la responsabilità deve essere accompagnata dalla consapevolezza di dover costruire per il piccolo un nido sicuro in cui poter crescere insieme ed intraprendere un proprio percorso di vita.

    Non bisogna infatti dare per scontato che il minore, indipendentemente dall’età, abbia già un proprio mondo di significati ed esperienze: per quanto vero, è necessario ricostruire insieme a lui un percorso in cui si senta protetto e guidato.

    È bene essere a conoscenza del fatto che problemi di adattamento possono sempre presentarsi: i bambini, nella maggior parte dei casi, hanno un loro bagaglio culturale di usi e costumi già formato.

    Dunque è importante essere versatili e pronti a conoscere tutto di lui, in modo aperto e disponibile.

    Più gli adottati sono grandi più possono portare con loro abitudini, modi di fare e parlare, ricordi a cui è bene esser preparati.

    Un minore che ha vissuto diverse situazioni stressanti non riuscirà a fidarsi di nessuno, è bene fornirgli sempre tante attenzioni, affetto e dimostrare accettazione, pur mantenendosi fermi sulle scelte di fondo.

    Ricordiamo che mantenere un atteggiamento rispettoso, amorevole ed autorevole ma mai autoritario è un buon punto di partenza.

    Lasciarsi guidare dall’intuito e dalla spontaneità non è sufficiente, genitori non si nasce!

    Fare i genitori è considerato un mestiere, e anche uno dei più difficili, nel quale non si smette mai di imparare: rappresenta una sfida verso la quale non tutti si sentono adeguati o all’altezza.

    A volte può essere necessario l’aiuto e l’intervento di un esperto per fronteggiare le difficoltà e le scelte di vita quotidiana, e non bisogna vergognarsene.

    Il sostegno pedagogico può infatti rivelarsi importante e molto utile per sostenere i neo genitori nel processo di accoglienza ed integrazione del bambino.

    Bibliografia

    Moro C. A, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

  • Ci stiamo separando: come dire ai figli della separazione?

    dire ai figli della separazione

    Che impatto ha la separazione sui figli? Come dire ai figli della separazione? Domande come queste preoccupano tutti i genitori che stanno decidendo, o hanno già deciso, di intraprendere il cammino della separazione.

    Questo articolo non vuole offrire una “ricetta” applicabile in tutte le situazioni, questo perché non esiste un modo giusto per dire ai figli della separazione, non esiste un modo valido per tutte le situazioni.

    La mia intenzione è offrire spunti di riflessione, suggerimenti, “cosa fare” “cosa non fare”, nella speranza che possano aiutarvi ad assolvere questo difficile e delicato compito.

    Ricordando sempre che la cosa più importante è tutelare e salvaguardare i propri figli, proteggerli cioè dal “vortice” della separazione.

    Le cause che conducono alla separazione possono essere differenti, così come differente può essere l’impatto di esse sui figli.

    Citiamo qui alcune delle principali cause:

    • Il tradimento o insoddisfazione nella coppia;
    • Differenti modelli e punti di vista sull’educazione dei figli o su argomenti ritenuti fondamentali;
    • Cambiamenti nello stile di vita che possono essere l’inizio di una profonda crisi nella coppia;
    • Perdite di lavoro e malattie che possono portare a stress o rabbia;
    • Gioco d’azzardo, abuso di alcool e droga possono provocare una rottura nel legame coniugale.

    Gestire la fine del rapporto nel modo migliore è difficile e la maggior parte delle volte impossibile, a causa delle tante variabili contestuali ed emotive che possono presentarsi.

    Generalmente le situazioni famigliari che possono presentarsi sono due.

    Troviamo le coppie che monitorano la situazione per prevenire problemi futuri, che sanno scendere a compromessi, e sacrificano i propri bisogni per mantenere il legame, per non sciogliere la famiglia.

    Vi sono invece le coppie che, dopo aver passato situazioni difficili, ritengono di non riuscire più ad andare avanti e richiedono il divorzio per salvaguardare la famiglia, e soprattutto i figli.

    Quest’ultime sono le più numerose.

    Tuttavia, la fine dell’unione familiare porta inevitabilmente con sé conseguenze che influenzano in modo diretto i figli ed il loro sviluppo.

    Raramente si parla di un divorzio concluso in modo tranquillo e senza rancori, anche se è la speranza di molti.

    La separazione rappresenta un evento traumatico nella vita di un figlio, al punto che può modificare le rappresentazioni di attaccamento dall’infanzia fino all’adolescenza.

    E’ quindi opportuno prestare molta attenzione nel momento in cui si vuole dire ai figli della separazione: fondamentale rimane sempre la salvaguardia dei figli, che deve rappresentare la priorità per tutti i genitori.

    Il conflitto famigliare è spesso accompagnato dallo sviluppo di un attaccamento insicuro nei figli, con meno sicurezza nei rapporti e nella disponibilità dei genitori verso di loro.

    Le manifestazioni cliniche nei bambini dipendono tuttavia da molte variabili, quali:

    • L’età del bambino;
    • Il livello di funzionamento psicosociale della famiglia prima della separazione;
    • L’abilità dei genitori ad avere attenzione e gestire i comportamenti del bambino.

    Nel dire ai figli della separazione occorre tenere conto dell’età dei figli e dei vissuti del nucleo famigliare fino a quel momento.

    La separazione può derivare da un lungo periodo di conflitto famigliare in cui la coppia non vive più in serenità e ha rotto da tempo il vincolo d’amore e di legame che dovrebbe essere invece presente.

    In questi casi la separazione può essere addirittura benefica per il bambino, il quale è stato per molto tempo costretto ad assistere alle liti genitoriali piuttosto che a lunghi periodi di conflitto, trovandosi tra incudine e martello.

    L’evento della separazione viene vissuto dal bambino in modo più sereno perché può capire meglio da quali dinamiche deriva tale decisione ed egli stesso potrà beneficiarne.

    A differenza del caso precedente, un bambino che ha vissuto periodi felici in una famiglia non in conflitto ma che si ritrova in questa situazione come un fulmine a ciel sereno potrà vivere questa decisione in modo maggiormente negativo.

    Durante lo sviluppo del bambino, la variabile più pericolosa è assistere al conflitto genitoriale.

    Bisogna cercare di litigare a distanza dai figli comunicandogli eventuali scelte solo dopo averle prese.

    Fondamentale è spiegare bene cosa sta succedendo, anche con i bambini più piccoli: dire sempre la verità con i propri figli, senza raccontare inutili bugie.

    I bambini osservano molto e si rendono conto di tutto, sono assolutamente in grado di comprendere ed è importante non farli sentire esclusi.

    Spiegare equivale a fare comprendere. Un messaggio può essere compreso se spiegato, anche se la sua accettazione può risultare difficile: i bambini potranno non accettare mai questa decisione.

    Se il bambino è abbastanza maturo si può tentare di coinvolgerlo nella decisione per farlo sentire importante e rispettato.

    Non è possibile dire ai figli della separazione senza calcolarne il responso emotivo.

    Una separazione è come un lutto, deve perciò essere “digerita” con il tempo, è necessario dare al bambino il tempo di cui ha bisogno per concepire che cosa è successo.

    In queste situazioni il bambino non deve mai sentirsi solo: le figure genitoriali devono accompagnarlo nel percorso di crescita e continuare a farlo anche in seguito alla separazione.

    È molto probabile che successivamente si verifichino vari comportamenti a rischio, quali:

    • Disturbi a carico dell’attenzione;
    • Iperattività;
    • Deficit dell’attenzione;
    • Disturbi  del comportamento con il gruppo di pari o a scuola;
    • Impulsività.

    È necessario mettere i bisogni del figlio al primo posto, non ci si deve dimenticare dei suoi eventi, né di fare un complimento per un bel voto a scuola e dare molta importanza alla comunicazione.

    La casa famigliare è un nido ed un porto sicuro per il bambino: con la separazione avrà due case di riferimento.

    È molto importante spiegare che anche se le abitudini cambieranno, il bene dei genitori resterà lo stesso così come il tempo ed il posto per lui.

    Non ci si dovrà sorprendere della reazione del piccolo, che sarà spesso violenta, in cui il bambino cercherà di cambiare le cose.

    Prevenire tale reazione è difficile ma una volta presentatasi è importante saperla gestire.

    Il rischio può essere che uno dei due genitori usi e strumentalizzi il figlio nel rapporto con l’ex partner, o che ci si confidi, soprattutto in caso di adolescenti, distorcendo la realtà o la percezione che il figlio può avere dell’altro genitore.

    È bene invece incoraggiare il piccolo a contattare l’altro genitore, a passare del tempo con lui, a fare le solite cose senza dover rompere le abitudini per forza.

    Per aiutare il proprio figlio, l’atteggiamento migliore è di certo quello di collaborare e restare genitori: restare cioè una coppia genitoriale, nonostante la rottura del legame coniugale.

    Continuare a fornire al bambino, allo stesso modo, cure, affetto, attenzioni, nonostante la rottura del legame coniugale.

    Si può smettere di essere una coppia di innamorati ma non si smetterà mai di essere una coppia di genitori, sempre disponibili e impegnati a crescere il proprio figlio.

    Bibliografia 

    Moro A. C, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

    Ferraris O. A, (2005), Dai figli non si divorzia. Separarsi e rimanere buoni genitori, Biblioteca Universale Rizzoli

  • L’affidamento familiare del minore per un suo sviluppo individuale e sociale

    Familia e affidamento del minore

    L’affidamento familiare, o affido, è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore che proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle sue necessità.

    Si tratta proprio di una disposizione giuridica di aiuto e sostegno al soggetto in difficoltà.

    In questo senso, il diritto afferma che, se non è proprio possibile farlo permanere nella propria famiglia, deve essere affidato ad una famiglia temporanea e sostitutiva.

    Al minore deve essere infatti assicurato un ambiente familiare sereno ed idoneo alle sue esigenze di vita, anche a costo di disporre l’affidamento familiare.

    Le difficoltà familiari che impongono tale provvedimento possono essere:

    • Momentanee della famiglia, che si risolvono in affidi nello stesso ambito parentale e su iniziativa dei genitori;
    • Conseguenti a carenze dei genitori, che portano inevitabilmente all’affidamento;
    • Conseguenti alla rottura dell’unità familiare, con l’affidamento esclusivo o condiviso dei figli;
    • Non temporanee che esigono un sostegno continuativo al minore.

    In uno specifico approfondimento, è stato trattato precedentemente l‘affidamento esclusivo e condiviso dei figli.

    In questa sede l’attenzione è focalizzata sugli affidamenti familiari temporanei, conseguenti a difficoltà momentanee all’interno della famiglia. 

    Questo specifico tipo di affidamento è disciplinato dalla Legge n. 184/1983, con successive modifiche introdotte dalla Legge n. 149/2001, Legge sul diritto del minore ad una famiglia.

    La legge in questione non ha disciplinato tutti i tipi di affidamento ma soltanto una particolare tipologia di affidamento.

    Ovvero, l’affidamento familiare temporaneo, funzionale ad impedire, attraverso il recupero della famiglia d’origine resa di nuovo capace di adempiere alla sua funzione, una pronuncia di adottabilità.

    Tale affido familiare prevede, nello stesso tempo, due misure fondamentali:

    • Un’adeguata assistenza al bambino in difficoltà;
    • Un recupero delle relazioni familiari momentaneamente carenti o poco soddisfacenti per i minori.

    La funzione dell’affidamento è quella di assicurare al minore, con difficoltà che rendono impossibile la sua permanenza nella famiglia d’origine, un altro ambiente familiare che gli possa assicurare mantenimento, l’istruzione e l’educazione.

    Riassumendo, tre sono le sue funzioni:

    • Garantire al minore in difficoltà un ambiente familiare idoneo che, temporaneamente, gli possa assicurare mantenimento, istruzione ed educazione;
    • Recuperare le funzioni genitoriali della famiglia di origine;
    • Preparare, facilitare e realizzare il rientro del minore nella sua famiglia

    E’ pertanto essenziale che la privazione di un idoneo ambiente familiare sia temporanea.

    Il concetto di temporaneità resta nel vago non essendo fissata l’entità di tempo a cui si fa riferimento.

    La valutazione deve essere effettuata tenendo in  considerazione il vissuto del bambino, la sua età, e le concrete prospettive di recupero del genitore in tempi necessariamente brevi.

    L’affidamento familiare è contestualmente un affido sia alla famiglia affidataria, sia ai servizi che devono operare attivamente per un compiuto recupero della famiglia di origine.

    La famiglia affidataria deve collaborare con i servizi per recuperare le loro funzioni genitoriali, preparando anche il ragazzo al concreto reinserimento.

    La legge del 2001 richiede espressamente che Stato, Regione e Enti locali promuovano iniziative di formazione, preparazione e aggiornamento sul delicato tema dell’affido familiare.

    L’obiettivo è infatti quello di preparare e realizzare il reinserimento del ragazzo nella sua famiglia recuperata.

    In tal senso, la famiglia affidataria deve essere in grado di:

    • Aprirsi all’esterno e ai problemi della famiglia di origine, senza chiudersi sul bambino in stato di bisogno;
    • Comprendere le difficoltà della famiglia che non può e non deve essere giudicata o colpevolizzata;
    • Rispettare il vissuto del ragazzo e il suo mondo affettivo;
    • Rafforzare, e non distruggere, il legame affettivo del ragazzo con i suoi genitori e il suo ordinario ambiente di vita;
    • Preparare il rientro del minore nella famiglia di origine, attraverso sostegno e concreto aiuto nel superare le difficoltà che hanno portato la famiglia a non adempiere alle proprie funzioni educative.

    I soggetti che possono essere utilizzati, ai sensi della legge, nell’affidamento familiare sono i seguenti:

    • La famiglia, con propri figli in età minore, perché ciò facilita l’inserimento del minore;
    • Una persona singola, purché valida psicologicamente e pedagogicamente;
    • La comunità di tipo familiare, come gruppi appartamento, gruppi famiglia, piccole comunità, sufficientemente stabili da garantire al ragazzo la continuità.

    Non si cercano figure genitoriali sostitutive di quelle ordinarie, come invece accade nell’adozione, bensì solo un ambiente familiare rassicurante e strutturante restando le figure genitoriali di riferimento quelle proprie del minore.

    La nuova legge del 2001 sancisce che, nel provvedimento di affido, deve essere indicato il periodo di presumibile durata, in relazione al complesso di interventi necessari per il recupero della famiglia.

    Il legislatore dispone che il tempo di durata prefissato non può superare i 24 mesi, anche se realisticamente parla della possibilità di prorogare tale termine se la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.

    Tale legge, come già accennato, impegna i servizi dell’Ente locale ad una azione di preparazione  e di sostegno dell’affido familiare.

    Nello specifico, all’Ente locale compete un’attività di:

    • Promozione dell’affido nell’opinione pubblica, per suscitare “vocazioni” per questa importante iniziativa di solidarietà sociale;
    • Formazione e aggiornamento per gli operatori professionali impegnati in tale settore;
    • Preparazione e formazione dei soggetti che si orientano per svolgere questo servizio.

    Inoltre, è previsto che il servizio sociale svolga un’opera di sostegno pedagogico, psicologico ed economico, deve agevolare i rapporti con la famiglia di origine, deve predisporre il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee.

    I poteri/doveri della famiglia affidataria che derivano dal provvedimento di affido sono i seguenti:

    • Accogliere presso di loro il minore, instaurando un rapporto educativo personalizzato e significativo;
    • Mantenere, educare ed istruire il minore, svolgendo così tutte le funzioni proprie dei genitori;
    • Tenere conto delle indicazioni di questi ultimi.

    Il genitore ha infatti la possibilità di vigilare sull’andamento dell’affido e sulle modalità educative poste in essere dall’affidatario, a meno che non sia stata dichiarata la decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale.

    L’affidamento familiare deve dunque prevedere la collaborazione tra la famiglia affidataria, la famiglia di origine e i servizi locali.

    Solo così sarà possibile adempiere alla funzione principale dell’affido: recuperare la famiglia originaria e favorire il rientro del minore nella stessa.

    Bibliografia 

    Moro A. C, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

  • L’affidamento condiviso ed esclusivo: un approfondimento

    In questo contributo si approfondisce l’affidamento condiviso e quello esclusivo, mostrando quale sia la scelta preferenziale, quella più adottata ad oggi, e quale sia invece l’eccezione.

    Nella disciplina dell’affidamento dei figli in caso di rottura dell’unità familiare sono intervenute profonde trasformazioni, arrivando a preferire, in sede di giudizio, l’affidamento condiviso a quello esclusivo.

    L’affidamento condiviso (o congiunto) comporta la partecipazione, in comune accordo, di entrambi i genitori al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei figli.

    I figli sono così affidati ad entrambi i genitori, e non esclusivamente ad uno di essi.

    Certamente, in presenza di una separazione, l’esercizio di tali responsabilità richiede la realizzazione di un progetto educativo comune, rendendo altrimenti necessario l’intervento del giudice.

    La legge n. 54/2006 ha capovolto il sistema e le prassi previgenti, introducendo un nuovo principio: il diritto alla bigenitorialità.

    Con il termine bigenitorialità si intende la partecipazione attiva, di entrambi i genitori, nel progetto educativo di crescita e assistenza dei figli, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell’evento della separazione.

    In passato, di norma il giudice affidava il figlio in via esclusiva a quello dei genitori (solitamente la madre) che meglio pareva essere in grado di seguirne il processo di sviluppo tenendolo presso di sé.

    Con questa nuova legge il figlio non è più oggetto di spartizione, ma è soggetto del diritto di continuare a ricevere da entrambi i genitori affetto, cura, mantenimento, educazione ed istruzione, a prescindere dalla rottura dell’unità familiare.

    Cambia così del tutto l’ottica dell’affidamento: l’affidamento condiviso deve essere preferito a quello esclusivo, salvo casi particolari lasciati alla discrezione del giudice.

    Si cerca infatti di privilegiare quello condiviso in quanto permette al minore di mantenere un rapporto equilibrato e sereno con entrambi i genitori.

    Inoltre si cerca di responsabilizzare al massimo entrambi i genitori, sugli aspetti relazionali ed economici, nell’esclusivo interesse del figlio.

    Se vi sono ragioni gravi per le quali non è possibile adottare l’affidamento congiunto, si deve optare sull’affidamento esclusivo ad un solo genitore o addirittura l’affidamento ad una terza persona.

    La decadenza della responsabilità genitoriale di un genitore può fare venir meno la bigenitorialità.

    Il giudice deve adottare l’affidamento congiunto solo se valuta che è la scelta migliore nell’interesse morale e materiale dei figli.

    Il nuovo testo dell’art. 337 ter cod. civ. stabilisce che il giudice, per realizzare il principio di bigenitorialità, deve adottare i provvedimenti con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei figli.

    In particolare il giudice deve validare i seguenti provvedimenti:

    • Valuta prioritariamente la possibilità di affidare i figli minori ad entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi affidarli;
    • Determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore;
    • Fissa la misura ed il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli;
    • Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

    La formulazione della norma non definisce il termine affidamento, e tanto meno menziona quello condiviso, risultando ambigua e di difficile comprensione.

    Infatti, con l’avverbio “oppure”, essa parrebbe mettere sullo stesso piano l’affidamento ad entrambi i genitori e quello a uno di essi.

    Ma l’obbligo di “valutare prioritariamente” la possibilità di affidamento ad entrambi stabilisce una gerarchia fra le due opzioni, adottando l’affidamento condiviso come scelta preferenziale. 

    L’affidamento congiunto ed il principio della bigenitorialità sono applicati anche per i figli nati fuori dal matrimonio.

    Occorre poi decidere in merito al collocamento del minore, ovvero la sua presenza presso ciascun genitore.

    Comunque, la decisione relativa al luogo dove il minore deve vivere (o prevalentemente vivere) è inevitabile.

    Il minore deve frequentare con regolarità la scuola, avere un ambiente di vita abituale, una cerchia di amici, una sua casa, una sua stanza.

    Una grande novità è il diritto del minore di essere ascoltato nei processi che lo riguardano, soprattutto in merito al suo affidamento.

    Il giudice dispone l’audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

    Ascoltare il figlio coinvolto nel procedimento è un vero e proprio obbligo per il giudice, prima di emanare, anche solo in via provvisoria, dei provvedimenti.

    Il giudice non decide solo sulle carte, senza conoscere concretamente la situazione, ma deve conoscere il figlio, entrare in comunicazione con lui, cercando di comprendere le esigenze più profonde, e solo dopo decidere.

    L’ascolto del minore permette al giudice di agire in riferimento al suo esclusivo interesse materiale e morale, all’interesse di quel dato minore, non con riferimento ad un minore inesistente.

    L’affidamento condiviso rappresenta dunque la regola e quello esclusivo l’eccezione: spetta al giudice valutare tutti gli aspetti per prendere la decisione più idonea nell’esclusivo interesse del figlio.

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    Bibliografia 

    Moro A. C, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

  • L’obbligo di mantenimento dei figli: un diritto-dovere

    Figli, mantenimento, soldi

    L’obbligo di mantenimento dei figli è una tematica che accomuna tutti i genitori, ma che al tempo stesso può generare dubbi e confusioni.

    Questo contributo nasce proprio con l’intento di rispondere ai dubbi e alle domande dei genitori, cercando di illustrare l’obbligo di mantenimento dei figli, minorenni e maggiorenni.

    Come appare nel fondamentale articolo 315 bis del codice civile, il figlio ha diritto ad essere mantenuto: è un vero e proprio diritto del figlio e un dovere/obbligo del genitore.

    L’obbligo di mantenimento dei figli compete ai genitori di figli:

    • Minorenni;
    • Maggiorenni, non economicamente autosufficienti;
    • Naturali, nati cioè fuori dal matrimonio;
    • Maggiorenni, affetti da handicap grave.

    Ma, in cosa consiste il mantenimento?

    L’obbligo di mantenimento dei figli comporta a ciascun genitore l’obbligo di soddisfare tutti i bisogni morali e materiali dei figli, provvedendo a tutti i loro bisogni e alla predisposizione di un ambiente familiare adeguato.

    Con il termine “bisogni” si intendono sia i bisogni primari, ovvero le esigenze di vita, sia i bisogni secondari ma necessari ad un adeguato sviluppo della persona.

    Per dare un’idea, rientrano tra questi bisogni le seguenti spese:

    • Vitto, alloggio, medicine, vestiario (spese primarie);
    • Istruzione;
    • Materiale didattico, libri;
    • Giochi, sport, tempo libero;
    • Computer, cellulare, trasporto;
    • Gite, viaggi, corsi, vacanze studio, e ogni altra attività ricreative;
    • Cure mediche, ordinarie e specialistiche.

    L’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio è lo stesso per i figli concepiti da genitori uniti in matrimonio o concepiti al di fuori del matrimonio.

    Un figlio, legittimo, naturale, riconosciuto o non riconosciuto, può pretendere l’adempimento del fondamentale dovere al mantenimento.

    Affrontiamo ora l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.

    Innanzitutto, non esiste, per legge, un limite di età prestabilito oltre il quale i genitori non sono più tenuti a provvedere al mantenimento dei figli.

    I genitori sono tenuti a mantenere i figli, anche maggiorenni, fino a quando iniziano a svolgere un’attività lavorativa che permetta loro di essere economicamente indipendenti.

    Il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente quando comincia a percepire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, con un rapporto di lavoro continuativo e stabile.

    L’obbligo dunque non cessa quando i figli iniziano una attività lavorativa ma solo quando l’attività lavorativa permette loro di raggiungere l’autosufficienza economica.

    Il mantenimento non spetta, invece, quando il genitore riesce a provare che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende dalla colpa o dalla negligenza del figlio.

    Ai genitori compete il mantenimento dei figli maggiorenni quando il figlio:

    • Sta completando la formazione;
    • Svolge un lavoro limitato nel tempo e precario;
    • Lavora come apprendista, in quanto è un rapporto di lavoro diverso da quello ordinario;
    • Svolge un lavoro non qualificato rispetto al titolo di studio conseguito;
    • Consegue una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca.

    Da notare è il fatto che una volta che il figlio maggiorenne raggiunge l’indipendenza economica, a seguito dell’inizio di un lavoro stabile, perde il diritto al mantenimento.

    Pertanto, nell’ipotesi di un successivo licenziamento, una volta raggiunta l’autosufficienza economica, il figlio non può più pretendere l’assegno di mantenimento.

    La violazione dell’obbligo di mantenimento può determinare la pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale.

    L’obbligo di mantenimento dei figli spetta ai genitori, anche in caso di separazione, per figli minorenni ma anche per i maggiorenni che non hanno raggiunto l’indipendenza economica.

    L’assistenza materiale determinata dal matrimonio non si estingue con la separazione, ma si concretizza con la l’assegno  di mantenimento, solitamente periodico.

    Il mantenimento include le spese ordinarie e le spese straordinarie.

    Ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.

    In sede di separazione, il giudice dispone l’obbligo di mantenimento, tenendo in considerazione i seguenti presupposti:

    • attuali esigenze del figlio;
    • tenore di vita tenuto dal minore con entrambi i genitori;
    • permanenza presso ciascun genitore;
    • il reddito dei genitori;
    • valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.

    Concludendo, è possibile affermare che l’obbligo di mantenimento dei figli è un vero e proprio diritto, garantito dal nostro ordinamento in modo analogo per i figli minorenni, legittimi e naturali, ma anche per i figli maggiorenni, in alcuni casi specifici.

    Bibliografia 

    Moro A. C, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

  • Il mantenimento dei figli minorenni e l’affidamento condiviso

    Famiglia, bigenitorialità

    Il mantenimento dei figli minorenni e il relativo affidamento in seguito alla rottura dell’unità familiare è un argomento di grande interesse e attualità.

    La legge 54/2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei figli” ha prodotto profondi cambiamenti nella disciplina dell’affidamento in caso di rottura dell’unità familiare.

    Si capovolge così il sistema precedente, dove di norma il giudice affidava il figlio in via esclusiva al genitore che meglio pareva essere in grado di occuparsene (solitamente la madre).

    Ciò porta all’introduzione di un principio nuovo, secondo il quale il figlio non è più oggetto di spartizione, ma è un soggetto di diritto: il diritto alla bigenitorialità.

    Si afferma così il diritto del figlio di continuare a ricevere da entrambi i genitori affetto, mantenimento, cura, educazione e istruzione, a prescindere dalla frattura dell’unità familiare e dal collocamento presso l’uno o l’altro genitore.

    L’affidamento, il mantenimento e l’esercizio della responsabilità diventano così comuni e condivisi fra i genitori, nonostante la separazione.

    Principio cardine della legge n. 54/2006 è quello di considerare in maniera unitaria le responsabilità educative e quelle patrimoniali, responsabilizzando ciascun genitore nel solo interesse del figlio.

    Per raggiungere questo scopo l’art. 155 cod. civ introduce il principio di mantenimento in forma diretta, secondo il quale  ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in maniera proporzionale al proprio reddito.

    La proporzionalità dei contributi è garantita dal potere del giudice di fissare, ove necessario, un assegno periodico sulla base delle attuali esigenze del figlio, tempi di permanenza presso ciascun genitore o risorse economiche di entrambi i genitori.

    Ciò è da ritenersi valido sia per i figli nati nel matrimonio sia per i figli nati fuori dal matrimonio.

    Bibliografia 

    Moro A. C, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

  • Articolo 315 bis cc: i diritti dei figli

    famiglia con bambini

     

    I diritti dei figli sono contenuti nel famoso articolo 315 bis ccIl figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. 

    Il genitore ha il dovere di mantenere il figlio, appagando i suoi bisogni primari, e tutti gli altri bisogni necessari alle sue esigenze di vita.

    L’obbligo di mantenimento non termina con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fino a quando il figlio non è in grado di provvedere, in modo adeguato, alle proprie esigenze.

    Il diritto del figlio al mantenimento cessa solo quando i genitori possono dimostrare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che è stato da loro posto nelle condizioni di essere autosufficiente.

    Sul genitore grava poi l’obbligo di istruire il figlio, e cioè di fornire i mezzi per consentire il regolare svolgimento dell’attività di istruzione, sia scolastica che professionale.

    Deve anche controllare che il figlio adempia, quanto meno, alla suola dell’obbligo.

    Ai sensi dell’art. 315 bis c.c. i genitori non devono ostacolare ingiustamente le particolari inclinazioni del figlio, sempre nel rispetto della sua personalità.

    Incombe poi sul genitore il dovere di educare il figlio, ponendosi accanto a lui nel difficile itinerario di acquisizione di una compiuta identità e di costruzione di un’adeguata personalità sociale.

    L’ordinamento ha ritenuto opportuno non definire un modello educativo generale, a cui i genitori devono uniformarsi e la cui non attuazione comporti automaticamente il riconoscimento di un’insufficienza educativa.

    Non vengono definiti dei canoni educativi astratti che, se seguiti, rendono automaticamente “buona” l’educazione, criteri cioè validi per tutti.

    Vengono invece definiti canoni concreti, specifici, strettamente collegati alle esigenze di sviluppo di “quel” figlio.

    L’attenzione si sposta così sulla personalità del minore, affidando ai genitori funzioni educative ancora più impegnative e significative.

    Naturalmente l’azione dei genitori sarà diversa a seconda dell’età del minore e del suo progressivo maturarsi.

    Man mano che il figlio cresce il genitore deve sapersi ritrarre in modo che il ragazzo abbia la possibilità di sperimentare, pur nella sicurezza dell’affetto e della guida dei genitori, la propria autonomia.

    Al diritto di essere mantenuto, educato ed istruito si è aggiunto, con il nuovo art. 315 bis c.c., il diritto di essere assistito moralmente.

    Questa aggiunta pare coerente con il dovuto rispetto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, parlando così di “rispetto” della sua personalità.

    Si afferma con forza che la funzione educativa non può essere di addestramento, o peggio di colonizzazione, ma deve consistere in un “porsi accanto”, per aiutare il ragazzo a sviluppare pienamente le proprie potenzialità.

    I diritti del figli non si esauriscono in obblighi pecuniari, bensì implicano un impegno continuo per realizzare un adeguato sviluppo del minore.

    Bibliografia 

    Moro A. C, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

  • I doveri verso i figli: la responsabilità genitoriale

    Capita spesso ai genitori di porsi domande rispetto al comportamento da tenere nei confronti dei propri figli, o meglio rispetti ai cosiddetti doveri genitoriali, ovvero i doveri verso i figli.

    “Sto facendo abbastanza?” oppure “dovrei fare di più?” o ancora “sto adempiendo ai miei doveri di genitore?” sono domande all’ordine del giorno, che portano i genitori a mettersi continuamente in discussione.

    Sorge spontanea una domanda: quali sono, secondo il nostro ordinamento, i doveri verso i figli?

    Il nostro codice, in seguito alla riforma attuata dalla l. 219/2012 e con il successivo Dlgs n. 154/2013, ha sostituito al termine potestà quello di responsabilità genitoriale, evidenziandone così il carattere funzionale rispetto ai diritti dei figli.

    Con l’introduzione di questo termine l’ordinamento ha voluto attribuire ai genitori una responsabilità di crescita del minore, riconoscendo ad essi una serie di poteri, personali e patrimoniali, da esercitare esclusivamente nell’interesse dei figli.

    I poteri attribuiti, infatti, non si riducono ad un potere sui figli, ma sono bensì un potere per i figli, un potere-dovere, che si riduce ad un adeguato svolgimento del processo educativo del figlio minore.

    Nell’esercizio della responsabilità genitoriale sono attribuiti poteri tanto in funzione degli interessi personali del figlio quanto in funzione degli interessi patrimoniali dello stesso.

    A tutela della personalità del minore il genitore ha, nei diretti confronti del figlio, un potere-dovere di cura della persona, di sostegno, di vigilanza. 

    Nello specifico i genitori devono:

    • Impartire al minore una sana educazione;
    • Svolgere una vigilanza adeguata all’età, al carattere e all’indole del figlio;
    • Rappresentare il minore, esercitando per suo conto i diritti e le azioni di cui esso è titolare.
    • Tutelare il figlio nei confronti di terzi o da turbative esterne;
    • Assistere il figlio nel caso di procedimento penale nei suoi confronti.

    Il genitore ha anche una responsabilità presunta per il danno cagionato a terzi dal figlio minore che abita con lui (art. 2048 cod. civ.)

    Per quanto riguarda invece la tutela patrimoniale del minore, vale a dire l’amministrazione suoi benie e la rappresentanza di questi per i diritti patrimoniali, si stabilisce che:

    • Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun genitore;
    • Gli atti di straordinaria amministrazione non possono essere compiuti.

    L’ordinamento prevede un controllo sulla rispondenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale alle finalità per cui la responsabilità è stata attribuita.

    La legge riconosce innanzitutto la possibilità per il giudice di:

    • Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale “quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (art. 330 cod. civ.);
    • Limitare la responsabilità genitoriale quando la condotta del genitore è comunque pregiudizievole al figlio (art. 333 cod. civ.).

    L’ordinamento non indica una precisa tipologia di interventi che il giudice può assumere lasciando, alla sua discrezionalità ed alla peculiarità del caso sottoposto alla sua attenzione, il compito di delineare l’intervento più opportuno.

    Nello specifico, il giudice può:

    • Limitarsi a convocare le parti per consentire, attraverso una presa di coscienza del problema, cambiamenti nelle relazioni familiari per adempiere alle esigenze del minore;
    • Imporre, attraverso prescrizioni, comportamenti da tenere dai genitori nei confronti dei figli;
    • Prescrivere terapie psicologiche ai genitori o disporre l’affidamento del caso al servizio sociale per interventi di vigilanza e di sostegno pedagogico;
    • Disporre l’allontanamento del minore dai genitori, in casi gravi.

    La competenza ad emettere questi provvedimenti è del Tribunale per minorenni.

    Competente territorialmente è l’organo giudiziario del luogo in cui il minore dimora abitualmente.

    I provvedimenti sono adottati su ricorso del genitore, dei parenti o del pubblico ministero, ed è previsto espressamente l’ascolto del minore.

    Sulla base di quanto presentato finora, si può affermare che l’ordinamento riconosce ai genitori l’obbligo di esercitare la responsabilità genitoriale sui propri figli, attribuendo a ciascun genitore poteri-doveri di cura, sostegno, vigilanza, educazione, rappresentanza del minore ed amministrazione dei suoi beni.

    Bibliografia

    Moro A. C, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

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