Affidamento e adozione: la continuità affettiva è legge

affidamento e adozione

Questo intervento ripercorre affidamento e adozione, quali importanti istituti di presa in carico di un bambino in difficoltà, sottolineandone i punti in comune e le differenze.

L’attenzione viene poi focalizzata su quella che viene definita “continuità affettiva”, ovvero la possibilità di trasformare un affido in un atto di adozione.

L’affidamento

Come già illustrato in precedenza, lo scopo dell’affido di un minore è quello di assicurare al bambino di poter crescere in un ambiente armonioso e sereno, in cui potrà essere amato ed accudito.

I bambini che per motivi gravi sono costretti ad allontanarsi dalla propria famiglia d’origine sono affidati, in un primo momento, alle cure dei Servizi sociali, i quali hanno il compito di affidarli temporaneamente a parenti o ad altra famiglia.

Un affido comporta naturalmente la disposizione ad accogliere un bambino nella propria vita, accudirlo, coccolarlo e garantirgli educazione e cure che non ha potuto avere nella propria famiglia di provenienza.

Vediamo ora quali sono i casi in cui una famiglia non è ritenuta idonea all’educazione del figlio, perdendo così la possibilità di prendersene cura:

  • Atti di noncuranza, trascuratezze, maltrattamenti sul bambino;
  • Un ambiente famigliare caratterizzato da violenza psicologica e fisica;
  • Instabilità economica molto grave;
  • Condizioni sanitarie al limite.

In questi ed altri casi, gli Assistenti sociali sono i Servizi predisposti per l’aiuto al bambino, ma sarà poi compito del Giudice tutelare prendere una decisione in merito all’allontanamento del piccolo dai genitori naturali ed ad un suo eventuale affidamento.

Come stabilito dalla legge, i soggetti che possono dare la disponibilità di attivare un affidamento devono essere:

  • Sposati con figli in età minore;
  • Persone singole o coniugi senza figli;
  • Una comunità di tipo famigliare.

L’affidamento, detto anche consensuale, prevede una serie di consensi tra cui anche quello dei genitori naturali del bambino.

Ma, in caso di consenso negato da parte di questi, il Tribunale può decidere di procedere con l’affido se esso è nell’interesse, sempre prevalente, del minore.

Poiché si tratta di un provvedimento temporaneo, viene stabilito dalla Legge che l’affidamento non può durare più di due mesi.

Se tale periodo si prolunga, il decreto comunque cessa al compimento del diciottesimo anno di età del bambino.

In certi casi, l’affido può prolungarsi oltre i termini stabiliti, quando sono in corso progettualità particolari che è necessario portare a termine, sempre in accordo con i Servizi sociali.

L’istituto dell’affidamento familiare, essendo temporaneo, è un sostegno educativo ed affettivo per il bambino, che non interrompe i rapporti con la famiglia di origine, dalla quale potrà tornare una volta risanati i problemi che li hanno fatti allontanare.

L’adozione

Affidamento e adozione sono provvedimenti simili ma diversamente disciplinati, differenti sono infatti i requisiti per poterli richiedere e le conseguenze giuridiche per il bambino e la famiglia.

L’atto di adottare un bambino non ha solo lo scopo di accogliere un bambino in difficoltà e bisognoso di cure, bensì configura una responsabilità maggiore: si diventa la nuova famiglia del piccolo in modo stabile e duraturo.

Come già trattato in un precedente intervento, di seguito i requisiti dei futuri genitori adottivi:

  • Essere coniugati da almeno 3 anni o non sposati ma conviventi da almeno 3 anni;
  • Non essere separati;
  • Avere un’età che supera di almeno 18 anni e ma non i 45 anni l’età del bambino adottato;
  • Avere una buona situazione economica e lavorativa;
  • Essere di sana costituzione psico-fisica.

L’adozione è un provvedimento definitivo che si attiva quando il minore viene dichiarato in stato di abbandono, come previsto dalle normative sull’adozione nazionale.

La situazione famigliare del bambino è dunque diversa: non si tratta più di un problema temporaneo ma di un evento definitivo con il quale il minore cessa di avere rapporti con la famiglia d’origine.

Un riassunto delle differenze principali

Affidamento e adozione sono caratterizzati da alcune differenze, che possono essere riassunte per punti, sulla base di quello descritto in precedenza, nel modo che segue:

  • La durata: L’affido è un atto temporaneo causato da un momento di difficoltà transitorio nella famiglia di origine, l’adozione è un provvedimento definitivo;
  • Lo stato giuridico del minore: con l’adozione, atto permanente, il minore diventa a tutti gli effetti un figlio naturale e legittimo della coppia adottante, assumendone il cognome, cosa che non avviene con l’affidamento;
  • I rapporti con la famiglia d’origine: con l’affidamento il minore resta in contatto con i propri genitori e, al ripristino delle condizioni ottimali, egli potrà rientrare nella propria famiglia. Con l’adozione, invece, non vi è più alcun legame tra essi;
  • L’età dei genitori adottivi: con l’affidamento non vi sono limiti rispetto alla differenza di età tra minore e affidatari, come è invece disciplinato tra i requisiti per l’adozione.

La continuità affettiva

La Legge stabilisce che il periodo massimo di un affidamento sia di due mesi ma, come dimostrato e testimoniato dai casi concreti, la realtà è che tali tempistiche sono sempre più lunghe.

Una nuova normativa ha dunque modificato la Legge n. 149 del 2001 e ha stabilito la possibilità di proseguire l’affidamento oltre i termini previsti, con l’eventualità di trasformare l’istituto in adozione.

Si tratta della Legge n. 173 del 2015, definita “Legge sulla continuità affettiva”, che introduce una corsia preferenziale per le adozioni da parte delle famiglie affidatarie di minori in stato di abbandono.

Questo perché, come delineato dalla normativa, il Tribunale dei Minorenni ha il dovere di “tenere conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria”.

In questa fase fondamentale è l’ascolto del minore, disposto sempre dal Tribunale nell’ottica di rispettare le sue volontà e per il suo esclusivo e prioritario interesse.

Le famiglie affidatarie che potranno adottare il minore preso in carico dovranno però rientrare nei requisiti richiesti dalla Legge, così come specificati ed elencati in precedenza.

È molto importante, terminato il periodo di affidamento, valutare la possibilità della permanenza del bambino in famiglia, poiché può essersi creato un  legame , il quale costituisce un riferimento educativo ed affettivo.

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