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Affido e adozione

  • Come adottare un maggiorenne

    come adottare un maggiorenne

    Abbiamo già trattato in precedenti articoli i temi dell’adozione: su come è possibile effettuarla da single, quali sono le possibilità per una coppia e quali i requisiti per richiedere di adottare un bambino straniero.

    In questo articolo cercherò di rispondere ad un altro quesito: quali sono le procedure per adottare un ragazzo o una ragazza che abbia già raggiunto la maggiore età?

    Nell’articolo dedicato all’adozione nazionale abbiamo illustrato le prassi per prendere in cura presso di sé un minore.

    Diversi sono gli step previsti, però, quando si ha intenzione di adottare un ragazzo o una ragazza di maggiore età.

    Tale atto adottivo, conosciuto come adozione civile, è stato introdotto dalla riforma del 1983 e, a differenza degli altri casi, i quali sono disciplinati in leggi speciali, esso si trova descritto all’interno del codice civile.

    Sono gli artt. 291 e seguenti del codice civile, come modificati dalla Legge 184 del 1983, che si occupano di disciplinare l’adozione di persone maggiori di età.

    I requisiti

    Come per tutti gli altri casi, anche l’adozione civile osserva linee guida chiare e ben definite, a cominciare dai requisiti dello o degli adottanti.

    Per adottare un maggiorenne devono sussistere i seguenti requisiti:

    • Essere una persona singola, una coppia non sposata e non separata od una coppia di coniugi

    La dichiarazione può essere fatta da uno solo dei coniugi, non separati, fermo restando che l’altro dovrà poi prestare il proprio consenso.

    • Superare di almeno 18 anni l’età di colui che si intende adottare
    • Avere già compiuto i 36 anni d’età
    • Non devono essere presenti figli minorenni
    • Non avere discendenti legittimi, anche se il punto è oggetto di dibattito

    La richiesta non può ritenersi valida in presenza di figli naturali minorenni, legittimi e riconosciuti dall’adottante.

    Su quest’ultimo punto è attivo un dibattito di giurisprudenza: vi sono state, infatti, alcune sentenze che ne hanno dichiarato l’illegittimità.

    Anche se la legge è in continuo mutare, al momento sono questi i requisiti fissati e ritenuti necessari per iniziare le procedure di adozione di un maggiorenne.

    È importante sottolineare una Pronuncia di merito del Tribunale di Pordenone in cui una coppia aveva chiesto di accogliere un maggiorenne, loro nipote, avendo però già un figlio minorenne naturale.

    Il caso concreto si è concluso con la pronuncia positiva del Tribunale, il quale ha permesso alla coppia di adottare il ragazzo, dunque, i due cugini sono diventati fratelli.

    Con questa Pronuncia emerge chiaramente che il quadro normativo è sempre in evoluzione.

    Le modalità

    La richiesta di adozione deve essere presentata dal o dai soggetti adottanti al Presidente del Tribunale del proprio luogo di residenza, con una domanda in carta semplice.

    Perché la domanda sia valida è necessario che ottenga diversi consensi:

    • Del maggiorenne che verrà adottato, in modo esclusivo ed inderogabile
    • Dell’adottante e dell’eventuale coniuge
    • Del coniuge o dei figli, se presenti, del futuro adottato
    • Degli eventuali figli legittimi o legittimati, maggiorenni, della coppia adottante
    • Dei genitori naturali del maggiorenne

    La legge prevede che qualora i figli naturali, maggiorenni, del o degli adottanti, non siano in grado di prendere una decisione in merito all’adozione, ad essi si sostituisca il Tribunale, prestando il proprio consenso.

    Vi sono dunque alcuni casi particolari in cui il Tribunale, su richiesta della coppia adottante, può comunque dichiarare l’avvenuta adozione, anche qualora manchino alcuni consensi richiesti per legge.

    Ciò avviene quando:

    • Il Tribunale ritiene che il rifiuto di prestare il proprio consenso, da parte di uno dei soggetti indicati, sia senza giustificato motivo
    • Per tutelare l’interesse del maggiorenne il quale si rivela prioritario
    • Uno o più soggetti che devono prestare il proprio consenso sono impossibilitati o irreperibili

    In seguito alla verifica di tutti i requisiti e delle procedure burocratiche necessarie, l’adozione viene ufficializzata tramite sentenza emessa dal Tribunale, sentito il Pubblico Ministero.

    Con sentenza definitiva, la Cancelleria del Tribunale, trascorso un mese, trasmette una copia del decreto adottivo agli Ufficiali dello stato civile, per la trascrizione del nuovo status dell’adottato.

    Le conseguenze

    Vediamo quali sono le conseguenze dell’atto che prevede di adottare un maggiorenne.

    In primis va sottolineato che il genitore adottante acquisisce la responsabilità genitoriale nei confronti dell’adolescente o comunque del maggiorenne adottato, facendosi carico di tutti i doveri del caso.

    In seguito al decreto adottivo, il ragazzo (o la ragazza) adottato ha il diritto di:

    • Acquisire il cognome dell’adottante, il quale viene anteposto al proprio
    • Essere beneficiario del mantenimento
    • Succedere all’adottante esattamente come i figli legittimi di quest’ultimo

    Caratteristica dell’adozione civile è che il maggiorenne, una volta adottato, assume lo status di figlio adottivo della coppia (o comunque dell’adottante), mantenendo però invariato anche il proprio status di figlio naturale, nei confronti della famiglia d’origine.

    Lo scopo è che il ragazzo maggiorenne possa conservare i diritti ed i doveri verso la propria famiglia d’origine, così come i suoi genitori continuano a conservare la qualità di eredi nei confronti del proprio figlio naturale.

    In aggiunta a ciò, a seguito del decreto adottivo, il ragazzo acquisisce anche i diritti di successione nei confronti del soggetto adottante, divenendo a tutti gli effetti un figlio legittimo.

    Per fare un esempio concreto, l’adottato continuerà ad ereditare dalla mamma, dal papà e dai suoi parenti diretti, in aggiunta erediterà anche dal genitore adottante.

    La revoca

    I casi di revoca del decreto di adozione del maggiorenne sono disciplinati all’interno del codice civile, nelle ipotesi che seguono:

    • Quando l’adottato, maggiore di 14 anni, abbia attentato alla vita dell’adottante o si sia reso colpevole nei suoi confronti di un delitto punibile con pena restrittiva della libertà non inferiore nel minimo a tre anni

    L’ipotesi prevista riguarda anche atti di minaccia e violenza rivolti verso il coniuge ed i figli dell’adottante.

    • Quando l’adottante abbia commesso i delitti di cui sopra nei confronti dell’adottato
    • Quando l’adottante abbia violato il dovere di educare, istruire, mantenere l’adottato

    Nei casi descritti dal codice, si procede alla Pronuncia della revoca con decisione del Tribunale di merito.

  • Adottare un bambino da single: l’adozione in casi particolari

    adottare un bambino da single

    In tema di adozione abbiamo in precedenza illustrato le normative di rifermento a livello nazionale ed internazionale, collocando al centro la coppia genitoriale come requisito primario.

    Ma, è possibile adottare un bambino da single? Ebbene si, è possibile, ma soltanto ricorrendo all’adozione in casi particolari.

    Le persone singole devono infatti prestare molta attenzione a questa forma perché, qualora volessero diventare genitori adottivi, questa sarà l’unica modalità alla quale potranno ricorrere.

    L’adozione in casi particolari

    Questa tipologia di adozione può essere vista come l’eccezione alla regola, ovvero all’adozione piena o legittimante che può però attuarsi solo con la presenza di specifici requisiti.

    E’ proprio qui che si situa l’adozione in casi particolari: quando cioè non sussistono i requisiti per un’adozione piena, ma l’adozione si presenta comunque la soluzione migliore per tutelare l’interesse del minore.

    L’adozione in casi particolari rappresenta dunque una autonoma forma di adozione attuabile, in alcuni casi, per tutelare e garantire l’esclusivo interesse del minore.

    Adottare un bambino da single è quindi possibile attraverso questo tipo di adozione.

    L’adozione in casi particolari, disciplinata dall’art. 44 della Legge 184/1983, ha le seguenti caratteristiche:

    • E’ consentita anche ad una persona singola;
    • E’ consentita a chi ha superato i limiti di età richiesti;
    • Non ha effetti legittimanti: il minore non acquisisce lo status di figlio legittimo;
    • Non elimina i rapporti di sangue con la famiglia di origine;
    • Esclude i vincoli di parentela con i parenti dell’adottante;
    • Si radica sul consenso tra le parti;
    • E’ prevista solo in casi specifici, previsti dalla legge.
    • E’ revocabile.

    Lo status di questi minori adottati può essere assimilabile a quello degli adottati maggiorenni, in quanto la Legge estende alcuni effetti dell’adozione dei maggiori di età.

    I casi

    L’art. 44 della legge sul diritto del minore alla famiglia prevede quattro casi in cui è possibile procedere all’adozione particolare.

    • Il primo caso riguarda l’adozione dell’orfano di padre e di madre nell’ambito della propria cerchia familiare entro il sesto grado, oppure da persone estranee al parentado purché sussista un rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori.

    Si vuole così assicurare al minore, che sia stato privato dei suoi genitori a seguito di un evento improvviso ed accidentale come la morte, il mantenimento dei suoi ordinari rapporti parentali o affettivi già instaurati.

    • Il secondo caso riguarda l’adozione del figlio del coniuge da parte di chi di fatto svolge funzioni di genitore.

    Nel caso di nuove nozze appare opportuno che il figlio entrato in un nuovo nucleo familiare ponga in essere relazioni più significative con colui o colei che quotidianamente adempie alle funzioni di padre e madre.

    Il tutto senza però tranciare i rapporti con l’altro genitore o con la cerchia parentale.

    • Il terzo caso prevede l’adozione in seguito all’impossibilità di effettuare un affidamento preadottivo.

    Ad esempio quando non ci sono coppie idonee ad adottare il minore oppure quando le coppie si rifiutano di procedere con l’adozione.

    • Il quarto caso prevede l’adozione del minore, orfano di padre e di madre, affetto da handicap.

    In tutti questi casi l’adozione è consentita a chi non è coniugato, che sia una persona singola o separata, e a chi non rientra nei limiti di età richiesti.

    Consensi e assensi necessari

    L’adozione in casi particolari esige la prestazione di consensi e assensi.

    Deve prestare il suo consenso:

    • L’adottante;
    • L’adottando che abbia compiuto quattordici anni;
    • L’adottando con meno di quattordici anni deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento, o deve essere sentito il suo legale rappresentante.

    E’ previsto invece l’assenso:

    • Dei genitori;
    • Del coniuge dell’adottando.

    Nel caso che esso non venga prestato, ma non negato, l’adozione può essere ugualmente pronunciata; nel caso in cui venga negato, il Tribunale può, ascoltate le parti, pronunciare comunque l’adozione.

    La decisione è presa dal Tribunale per minorenni del distretto dove si trova il minore con sentenza.

    Il procedimento

    Nel caso di adozione particolare il procedimento è diverso da quello che si deve affrontare per l’adozione piena e legittimante. Questi i passi da seguire:

    • Si presenta domanda alla cancelleria del Tribunale della città in cui è residente il minore;
    • Ricevuta la domanda, il Tribunale fissa un’udienza per verificare i requisiti;
    • Il Tribunale avvia le indagini tramite i servizi sociali competenti;
    • A verifiche fatte, il Tribunale si riunisce e decide emettendo sentenza;
    • La sentenza emessa può essere impugnata entro 30 giorni dalla persona che ha richiesto l’adozione, dal minore, dal tutore o dal pubblico ministero.

    Prima della pronuncia della sentenza il consenso espresso può essere revocato; è inoltre possibile, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, la sua impugnazione, da parte dell’adottante o dell’adottando.

    La revoca

    L’adozione in casi particolari è revocabile: consente cioè la possibilità di scioglimento del rapporto adottivo, con ipotesi di gravi responsabilità nei rapporti tra adottato e adottante.

    La procedura viene attivata sulla base di una domanda dell’adottante, o su domanda dell’adottando, o su istanza del Pubblico Ministero che è legittimato a proporre la revoca.

    La revoca comporta la perdita di tutti gli effetti dell’adozione, viene pronunciata dal Tribunale per minorenni con sentenza, dopo aver svolto le opportune indagini.

    Appare chiaramente che, in tutti questi casi descritti, l’adozione è consentita alle coppie non coniugate, così come ad una persona singola o separata, ma anche a chi non rientra nei limiti di età richiesti.

    Conseguenze

    A seguito dell’adozione il minore adottato:

    • Assume lo stato di figlio adottivo dello o degli adottanti;
    • Mantiene i rapporti, diritti e doveri, con la famiglia di origine;
    • Acquista la qualità di figlio;
    • E’ assoggettato alla responsabilità genitoriale del genitore o dei genitori adottivi;
    • Assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

    Il genitore o i genitori adottivi sono tenuti al mantenimento dell’adottato, mentre tale obbligo viene meno per i genitori di sangue.

    La possibilità di adottare un bambino da single comunque è stata ampliata dalla recente riforma sulla continuità affettiva.

    Questa legge vuole proteggere i minori presi in affido, garantendo loro il diritto alla continuità affettiva, qualora l’affidatario volesse chiederne l’adozione.

    L’affido familiare infatti è assolutamente permesso alle persone singole, così come l’adozione in casi particolari può essere chiesta anche da chi ha un preesistente rapporto stabile e duraturo con un bimbo orfano e disabile (come potrebbe essere l’affido).

    Dunque, l’adozione per single può nascere anche da un affido, che solitamente è la situazione più frequente.

    Bibliografia

    Moro C. A, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

  • Adozione internazionale: linee guida

    Adozione internazionale

    Il sostegno di un esperto pedagogista, specializzato in dinamiche relazionali e di accompagnamento dell’adulto nel mondo dei bambini, si rivela importante, in tutti i casi descritti nei precedenti articoli che trattano dinamiche che coinvolgono minori.

    Abbiamo già trattato ampiamente le tematiche della adozione così definita “pura”, nei suoi requisiti e nelle prassi, ma vediamo qui cosa si intende per adozione internazionale e come essa viene disciplinata nel nostro ordinamento.

    I requisiti per adottare un minore straniero

    I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per adottare un bambino in Italia, e sono previsti dall’art. 6 della Legge n. 184 del 1983, come successivamente modificata dalla Legge 149/2001. Nello specifico, tra essi rientrano:

    • Essere una coppia sposata e, laddove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, è necessario dimostrare l’esistenza di una convivenza per un periodo almeno di 3 anni;
    • Una differenza minima tra genitore adottante e bambino di 18 anni;
    • Una differenza massima di 45 anni per uno dei coniugi, e di 55 anni per l’altro;
    • Dimostrare che non sussiste nessuno stato di separazione tra i due coniugi.

    Per procedere è necessario presentare una dichiarazione di disponibilità all’adozione presso la Cancelleria del Tribunale dei Minori territorialmente competente, seguendo le stesse linee guida previste per l’adozione nazionale. Questi i documenti da presentare:

    • Certificato di nascita dei genitori
    • Stato di famiglia
    • Certificato di buona salute psico-fisica
    • Dichiarazione economica e situazione lavorativa
    • Casellario giudiziale dei genitori adottivi
    • Dichiarazione di attestazione che tra la coppia adottante non sussiste separazione

    Tra la documentazione necessaria ricordiamo la dichiarazione dei genitori naturali del minore, che preveda l’assenso all’adozione, o comunque è fondamentale che il bambino si trovi in stato di abbandono.

    Qual è l’iter previsto

    Entro 4 mesi dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il Tribunale dei Minori può incaricare i Servizi Sociali di sorvegliare i futuri genitori adottivi e verificare la presenza di tutti i requisiti della coppia: oltre a quelli previsti dalla legge viene valutata anche la capacità genitoriale.

    I Servizi, entro due mesi dall’incarico loro attribuito, redigono una relazione conclusiva che deve essere presentata al Tribunale e, in caso positivo della prova, quest’ultimo può emettere decreto di idoneità, il quale viene trasmesso ad un organo competente: la Commissione per le Adozioni Internazionali.

    Tale organo opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ponendosi come garante della Convenzione de L’Aja del 1993, principale strumento per difendere i diritti dei bambini e dei soggetti adottanti e per prevenire e sconfiggere eventuali traffici di minori.

    È proprio a seguito dell’adesione italiana alla Convenzione che si definiscono le procedure di adozione internazionale, regolate infine dalla già citata Legge 4 maggio 1983, n. 184.

    La coppia, in possesso del decreto di idoneità, ha un massimo di tempo di un anno per iniziare la procedura di adozione, pena la nullità della domanda. La richiesta dei futuri genitori deve essere effettuata presso un ente autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.

    Per chi fosse interessato, sul sito Internet della Commissione Adozioni è presente l’albo degli enti autorizzati alle adozioni internazionali, per ognuno dei quali vengono indicate le Regioni italiane di riferimento ed i Paesi in cui operano all’estero.

    Una volta individuato l’ente, si effettua la firma dell’incarico che consta di un vero e proprio contratto e la coppia viene a conoscenza dei propri diritti e doveri e dei servizi dell’ente, facendo così partire il periodo d’attesa che può variare nel periodo di tempo, da Stato a Stato.

    L’ente autorizzato, una volta ricevuta la proposta, in caso di parere positivo, invita i genitori adottivi del minore ad incontrare il piccolo presso il proprio Paese d’origine, trasmettendo la propria decisione alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia.

    In alcuni Paesi vi è l’obbligo per la coppia di genitori di trattenersi per un periodo di tempo variabile, nel Paese di provenienza del minore.

    In alcuni Stati è necessario convivere con i figli fino a due mesi prima di poter rientrare in Italia, in altri sono necessari più viaggi a distanza di mesi, in altri ancora è sufficiente una settimana di permanenza all’estero.

    Al termine delle procedure sopradescritte, la Commissione autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L’Aja.

    La procedura si conclude, a questo punto, al termine dell’eventuale periodo di affidamento preadottivo, tramite l’ordine, da parte del Tribunale per i Minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, determinando per il minore l’acquisizione della cittadinanza italiana.

    L’importanza di rispettare le linee guida descritte è chiara: l’abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall’Autorità straniera, l’adozione internazionale è la presa in cura di un bambino straniero fatta nel suo Paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.

    Perché una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire tutte le procedure particolari previste, l’inosservanza delle quali può non solo annullare tutti gli sforzi fatti ma, in certi casi, costituire reato, soprattutto nel caso in cui non ci si rivolta ad enti autorizzati.

    A differenza dell’adozione nazionale che risulta gratuita, quella internazionale può comportare costi molto elevati, ciò è dovuto alla necessità di uno o più viaggi all’estero o la permanenza in loco, così come dell’intervento di intermediari e traduttori per le pratiche.

    L’aspetto umano: buone prassi

    Laddove non previsto dalle autorità competenti, sarebbe opportuno che i genitori adottivi rimanessero per un po’ di tempo nel Paese in cui il bambino è nato, per permettere al piccolo di fare la loro conoscenza ed abituarsi alla loro presenza.

    Il ritrovarsi da soli in un paese straniero, di cui il bambino sa poco o nulla e dove la gente parla una lingua sconosciuta può alzare il livello di tensione e le difficoltà di adattamento.

    Se si adotta un bambino molto piccolo, è bene tenere conto che già prima dell’anno di età il piccolo è in grado di riconoscere i volti familiari da quelli sconosciuti, è normale dunque che possa reagire con emozioni di paura, rabbia e con il pianto di fronte a figure estranee che si presentano nella sua vita.

    È bene prendersi un po’ di tempo per informarsi bene in merito alle abitudini del bambino, i suoi orari, i gusti alimentari, il suo stato di salute, i suoi genitori biologici, per metterlo a proprio agio una volta tornati in Italia.

    Quando si adotta un bambino straniero, qualsiasi sia la sua età, le differenze linguistiche possono essere un ostacolo: il minore potrebbe comprendere ciò che i genitori dicono ma non sapersi esprimere, oppure potrebbe avere bisogno di tempo per imparare a parlare l’italiano.

    Ciò si rivela importante anche per i propri contatti sociali e le relazioni che dovrà sviluppare a scuola, con i compagni e le maestre. Solo un clima di accettazione e serenità può permettergli di sentirsi al sicuro permettendogli di integrarsi nella nuova situazione.

    È bene sapere che grazie all’affetto ed alle attenzioni riservategli, il bambino riuscirà ad ambientarsi meglio ed abituarsi al nuovo ambiente in cui è stato inserito e ad interagire con le diverse figure di riferimento e di accudimento che si presenteranno a lui.

    Per rendere più facili i primi approcci con il piccolo può essere utile conoscere alcune frasi semplici nella sua lingua d’origine, dandogli così la sensazione di poter esser capito sui suoi bisogni fondamentali.

    Per i futuri genitori adottivi è sempre consigliato affidarsi a personale esperto che possa, durante tutto il percorso di prova e di attesa, affiancarli,  rispondendo a dubbi e bisogni, ma anche, nel momento di inserimento del minore nella famiglia, suggerendo buone pratiche per migliorare la capacità genitoriale.

  • Quali sono i requisiti per l’adozione di un bambino?

     

    requisiti per l'adozioneQuali sono i requisiti per l’adozione di un bambino?

    Quali sono i requisiti ritenuti obbligatori, fondamentali e necessari che rendono una coppia idonea per l’adozione?

    Questo contributo, collegandosi al discorso sull’adozione nazionale dell’articolo precedente, risponde a queste domande offrendo un approfondimento sui requisiti che devono possedere gli aspiranti all’adozione.

    Allo stesso tempo offre, con consigli e buone pratiche, un sostegno pedagogico alle coppie che decidono di diventare genitori intraprendendo questo coraggioso e magnifico percorso dell’adozione.

    Accertato che il minore si trovi in una situazione di abbandono, può procedersi all’individuazione della coppia genitoriale che meglio può rispondere alle esigenze di quel bambino.

    Si apre così un complesso procedimento per l’inserimento del minore in quella che diverrà a tutti gli effetti la “sua” famiglia.

    A regolamentare le adozioni in Italia è la legge 184 del 1983, modificata dalla legge 149 del 2001, che sancisce i requisiti per l’adozione richiesti per procedere.

    Possono adottare un bambino solo coppie eterosessuali che siano:

    • uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto;
    • sposati da meno di tre anni, ma in grado di dimostrare di aver convissuto per tre anni prima del matrimonio;
    • idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare;
    • abbiano un’età che superi di almeno diciotto e non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.

    Il tema dei requisiti richiesti è sempre stato assai discusso, sia nell’opinione pubblica sia nelle diverse proposte di legge.

    La legge di riforma del 2001 ha innalzato da quaranta a quarantacinque anni l’età dei coniugi, sottolineando l’opportunità di aumentare l’età per adottare.

    L’innalzamento dei limiti di età si risolve così in un notevole aumento di attività di verifica per servizi sociali e giudici a tutto danno della rapidità dello svolgimento delle pratiche di adozione.

    Inoltre, ha comportato inevitabilmente delusioni e insoddisfazioni per coppie che, destinate a soccombere alla comparazione con coppie più giovani, si trovano così preclusa l’adozione del minore.

    Questa modifica, infatti, non appare molto condivisibile, poiché l’esperienza insegna che condizione per una buona riuscita dell’adozione è la giovane età degli adottanti.

    Le coppie giovani dovranno essere necessariamente preferite a quelle più anziane.

    limiti di età sopra citati possono essere derogati quando il Tribunale per minorenni accerta che, dalla mancata adozione a quella specifica coppia che ha superato i limiti, derivi un danno grave ed inevitabile al minore.

    Opportuna appare invece la disposizione che consente una corsia preferenziale alla coppia che chiede di adottare un fratello di un bambino già da loro adottato, o che si dichiara disponibile ad adottare più fratelli.

    Sembra giusto e condivisibile infatti agevolare le cosiddette adozioni difficili e particolari.

    I requisiti per l’adozione devono sussistere tutti anche al momento della domanda e non solo al momento della pronuncia dell’adozione.

    E’ infatti al momento della domanda che scattano le procedure accertative della validità della coppia aspirante all’adozione, e naturalmente della sussistenza di tutti i requisiti.

    La normativa vigente comunque non prevede la possibilità per un single, per le coppie di fatto o per quelle monosessuali di adottare un minore con effetti legittimanti.

    Oltre ai requisiti per l’adozione da possedere per Legge, vi sono alcune condizioni emotive che stanno alla base della volontà di diventare genitore.

    Innanzitutto, è importante avere fiducia nelle proprie capacità: l’esperienza è un’arma fondamentale, soprattutto per genitori che adottano ed hanno già un proprio figlio, magari più grande.

    Nei casi in cui il minore abbia vissuto episodi di trascuratezza, abbandono, abusi o separazione, sarà più difficile per lui integrarsi con i nuovi componenti adulti della famiglia e spesso anche con i propri pari, che si tratti di amici o di fratelli acquisiti.

    Man mano che il bambino comincia a “naturalizzarsi” nel nuovo nucleo famigliare, anche i problemi della famiglia adottante cominceranno a diminuire.

    Il primo periodo non deve spaventare l’adulto, la responsabilità deve essere accompagnata dalla consapevolezza di dover costruire per il piccolo un nido sicuro in cui poter crescere insieme ed intraprendere un proprio percorso di vita.

    Non bisogna infatti dare per scontato che il minore, indipendentemente dall’età, abbia già un proprio mondo di significati ed esperienze: per quanto vero, è necessario ricostruire insieme a lui un percorso in cui si senta protetto e guidato.

    È bene essere a conoscenza del fatto che problemi di adattamento possono sempre presentarsi: i bambini, nella maggior parte dei casi, hanno un loro bagaglio culturale di usi e costumi già formato.

    Dunque è importante essere versatili e pronti a conoscere tutto di lui, in modo aperto e disponibile.

    Più gli adottati sono grandi più possono portare con loro abitudini, modi di fare e parlare, ricordi a cui è bene esser preparati.

    Un minore che ha vissuto diverse situazioni stressanti non riuscirà a fidarsi di nessuno, è bene fornirgli sempre tante attenzioni, affetto e dimostrare accettazione, pur mantenendosi fermi sulle scelte di fondo.

    Ricordiamo che mantenere un atteggiamento rispettoso, amorevole ed autorevole ma mai autoritario è un buon punto di partenza.

    Lasciarsi guidare dall’intuito e dalla spontaneità non è sufficiente, genitori non si nasce!

    Fare i genitori è considerato un mestiere, e anche uno dei più difficili, nel quale non si smette mai di imparare: rappresenta una sfida verso la quale non tutti si sentono adeguati o all’altezza.

    A volte può essere necessario l’aiuto e l’intervento di un esperto per fronteggiare le difficoltà e le scelte di vita quotidiana, e non bisogna vergognarsene.

    Il sostegno pedagogico può infatti rivelarsi importante e molto utile per sostenere i neo genitori nel processo di accoglienza ed integrazione del bambino.

    Bibliografia

    Moro C. A, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

  • Le fasi dell’adozione nazionale

    adozione nazionale

    In questo articolo parliamo di adozione nazionale: che cos’è, quali normative ne sono alla base, quali sono i procedimenti e le fasi dell’adozione sul territorio italiano.

    Il nostro legislatore, con la Legge n. 149 del 2001, ha disciplinato i punti più importanti in merito: capiremo attraverso essa quali soggetti possono chiedere di adottare un minore, cos’è l’affidamento preadottivo e come si giunge, infine, all’adozione.

    I minori hanno il diritto a vivere in una propria famiglia, qualora questa condizione non sia possibile, tutelando l’interesse preminente del bambino, egli può essere affidato ad altra famiglia o ad un tutore che lo accompagni nel proprio percorso di crescita verso l’età adulta.

    La valutazione dello stato di abbandono

    Secondo la Legge, quando la famiglia di origine non è in grado di prendersi cura del bambino, di apportare le dovute attenzioni, ovvero non venga riconosciuto alla nascita dalla madre o il nucleo viva in una condizione molto disagiata, il minore può essere dichiarato in stato di abbandono.

    Questo stato viene dichiarato dal Tribunale dei Minorenni del territorio di competenza, anche qualora il minore si trovi presso comunità familiari o istituti di assistenza pubblici o privati.

    È il Presidente del Tribunale che ne dispone l’atto, prevedendo l’apertura del procedimento di accertamento dell’abbandono, mettendo in essere le ispezioni e le dovute verifiche sulla condizione del minore, tramite i servizi sociali o l’autorità di pubblica sicurezza.

    Vi è in questa fase un rischio importante per i genitori d’origine: verificata la situazione, infatti, il minore potrebbe essere collocato temporaneamente in affidamento presso parenti fino al quarto grado, un’altra famiglia o una comunità, vi è il rischio altresì della decadenza della potestà genitoriale.

    Eventuali segnalazioni possono essere effettuate da chiunque, in questo caso i genitori vengono immediatamente avvisati dell’apertura del procedimento a loro carico e possono informare un legale difensore o disporre istanze difensive.

    Partendo da queste considerazioni, è chiaro che l’intento dello Stato sia quello di tutelare e proteggere il superiore interesse del minore a crescere in un ambiente sano, ad andare a scuola, ad essere assistito e a ricevere cure mediche.

    Non solo le cure materiali sono importanti in un processo di crescita, ma anche e soprattutto le cure affettive e le attenzioni che un attento tutore o genitore adottivo può garantire al fine di permettere uno sviluppo funzionale nel piccolo.

    La dichiarazione di adottabilità

    Il procedimento in esame può in ogni caso venire sospeso dal Tribunale dei Minorenni, in tutti i casi in cui è necessario tutelare le esigenze educative e di benessere del minore.

    Nel caso in cui le condizioni di disagio famigliare vengano accertate o in altri casi, in cui i genitori non mantengono un comportamento corretto, non si presentano in udienza, non perseguono le prescrizioni indicate loro, viene dichiarata l’adottabilità del bambino.

    L’adozione nazionale prevede che il Tribunale ed il giudice di merito predispongano l’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni o di età inferiore, considerando sempre la sua capacità di discernimento.

    È bene sottolineare che, ai fini di una adozione, è necessario l’assenso da parte dei genitori naturali, in mancanza del quale il Tribunale può comunque procedere, nel caso in cui debba essere tutelato l’interesse ed il benessere del bambino.

    La dichiarazione di adottabilità viene resa ufficiale tramite sentenza, sentito il pubblico ministero.

    L’affidamento preadottivo

    In questa sede ci focalizzeremo sull’affidamento preadottivo, passaggio preliminare ed essenziale alla vera e propria adozione, che si differenzia dal mero affidamento in quanto quest’ultimo rappresenta un collocamento temporaneo definito, in attesa del ripristino dell’integrità della famiglia d’origine.

    Come descritto dall’art. 19 della Legge n. 149 del 2001, la dichiarazione di disponibilità all’adozione può essere presentata al Tribunale dei Minori da parte della futura coppia genitoriale.

    È il Cancelliere del Tribunale che fornisce alla coppia i moduli preposti e la documentazione necessaria che deve essere compilata e preparata da entrambi i genitori.

    Uno dei requisiti di legge è che si tratti di una coppia sposata da almeno tre anni o convivente da altrettanto tempo, che non sia in stato di separazione, al fine di garantire al bambino uno stato di benessere e armonia fondamentale per la propria crescita.

    Sono i Servizi Sociali che, su mandato del Tribunale, vegliano sulla coppia, sulle loro capacità genitoriali, educative, sulla situazione ambientale e relazionale, economica e lavorativa dei due soggetti, anche informandoli dei loro diritti e doveri come genitori adottivi.

    Diversi sono i requisiti per l’adozione. Tra essi:

    • Una differenza di età, con il bambino, non inferiore a 18 anni e non superiore a 45 anni
    • Dichiarazione di non separazione della coppia
    • Dichiarazione di sana costituzione psicofisica accertata da una struttura pubblica
    • Dichiarazione della propria situazione economica e lavorativa
    • Assenza di carichi pendenti e presentazione del casellario giudiziale
    • Disponibilità ad accogliere nella propria abitazione il bambino o una coppia di fratelli
    • Disponibilità a garantire cure materiali, sanitarie ed affettive

    La dichiarazione di adottabilità resta depositata presso il Tribunale per un periodo di tre anni, in seguito ai quali può essere effettuata un’ulteriore domanda.

    I Servizi Sociali, accertata la buona integrità e l’idoneità del nucleo famigliare, redigono una relazione conclusiva per il Tribunale.

    Quest’ultimo, tramite il giudice tutelare, vista la accertata idoneità della coppia, può accettare la decisione dei Servizi, rifiutarla o valutare altri elementi, rimettendo la situazione nelle mani dei servizi sociali.

    Sia per la valutazione dello stato di abbandono che per l’affidamento preadottivo, è importante l’ascolto del minore di anni dodici o di età inferiore, tenuto conto della propria capacità di comprensione.

    L’adozione

    Con sentenza di affidamento preadottivo, tale collocamento può durare un anno con proroga di un ulteriore periodo annuale, durante il quale sono sempre presenti i Servizi con il compito di monitorare la situazione.

    In questa sede è bene sottolineare che l’adozione nazionale deve tenere conto del rischio giuridico.

    Il rischio giuridico rappresenta la possibilità che il minore rientri presso la propria famiglia d’origine, nei casi in cui:

    • Fino a due mesi dopo la nascita del bambino, la madre naturale può decidere di riconoscere il figlio anche se già collocato presso un’altra famiglia
    • Contro la decisione del giudice, i parenti del bambino fino al quarto grado hanno 30 giorni di tempo in cui possono decidere di impugnare sentenza di adottabilità del minore.

    Una volta dichiarato figlio legittimo della coppia adottante, con la sentenza definitiva di adozione, il bambino può assumere il cognome della coppia e ciò viene annotato presso il comune di nascita del piccolo.

    Il processo di adozione è un lungo e complicato percorso, dalle caratteristiche motivate dalla fragilità e dall’importanza di tale atto.

    L’adozione non deve coronare semplicemente il sogno di diventare genitore, deve soprattutto essere una nuova opportunità per il bambino che, insieme alla famiglia adottante, deve poter cominciare a costruire qualcosa di sé.

  • Aspetti di inadeguatezza genitoriale

     

    Introduzione

    In questo articolo verranno trattati alcuni aspetti di inadeguatezza genitoriale, sulla scia della definizione di capacità genitoriale, così come descritta in un precedente articolo.

    È il Tribunale dei Minorenni che, tramite il Giudice preposto, può porre quesiti, in presenza di determinate condizioni, ad esperti specializzati in merito alla adeguatezza o meno di essere genitori.

    Diverse sono le discipline che si occupano di rispondere a tale quesito: negli ultimi anni vi sono stati importanti contributi da parte delle scienze sociali, della pedagogia, delle neuroscienze.

    È nel 1900 che tale valutazione comincia a prendere piede e ad assumere carattere di rilevanza nelle situazioni di separazione coniugale, affidamento e adozione.

    Essere genitori non è da tutti, è una verità! La nostra educazione, i nostri valori, la religione, l’esempio che abbiamo avuto: tutti questi sono aspetti che influiscono nella nostra capacità individuale di provvedere ad una prole.

    Psicologi, assistenti sociali, pedagogisti sono chiamati, nell’esercizio delle loro funzioni, a preparare ed elaborare relazioni e consulenze focalizzandosi su un giudizio di idoneità genitoriale.

    Questo perché, come cita l’Art. 1 della Legge 28 marzo del 2001, n. 149, un bambino ha il diritto di crescere ed essere educato all’interno di una propria famiglia, a cui si uniscono diversi dettami normativi in favore della protezione e tutela del figlio nel proprio nucleo famigliare.

    Che cosa significa inadeguatezza genitoriale

    Siete genitori adeguati? Come capirlo?

    Considerati gli ormai numerosi fatti di cronaca in cui adolescenti mettono in atto comportamenti vessatori nei confronti di compagni e professori, a scuola, quanto influisce su di essi l’inadeguatezza genitoriale?

    • Ti proteggo nelle tue scelte ma ti lascio libero
    • Non ti trattengo in trappola
    • Ti lascio libero di esplorare il mondo ma fornendoti sempre un sostegno, una presenza, un appiglio, se avrai bisogno di me”.

    Sono questi alcuni esempi riferiti a buone prassi di genitorialità positiva e funzionale.

    Quando viene valutata

    La spia rossa sulle mancanze genitoriali si può accendere in diversi casi. La richiesta può essere effettuata su segnalazione degli insegnanti scolastici o dallo psicologo, affinché il figlio venga indirizzato ad un Centro di Neuropsichiatria Infantile ai fini di una disamina della propria situazione personale e famigliare.

    Questo può accadere quando il bambino o l’adolescente riporta comportamenti a rischio o devianti, all’intero della classe, o qualora si noti una situazione familiare di disagio economico o abitativo.

    È in quest’ultima situazione che, secondo alcuni studi, si situa l’80% dei casi di inidoneità genitoriale.

    Necessario è citare le “Linee Guida per Interventi di Allontanamento elaborate a livello inter-istituzionale, coinvolgendo il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali.

    È all’interno di questa indicazione che si inseriscono le corrette procedure per la valutazione della capacità genitoriale prima e, dopo, di un eventuale allontanamento del figlio dai genitori.

    Non solo gli assistenti sociali, gli insegnanti o lo psicologo possono effettuare una segnalazione ma chiunque può farlo, anche direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni o alle Forze dell’Ordine, come accade in caso di reati.

    Quali aspetti indaga l’esperto

    Al giorno d’oggi un figlio è abituato a ricevere anche precocemente moltissime stimolazioni provenienti dall’ambiente esterno, il quale si pone giocoforza come elemento influente nella formazione del Sé e della personalità di un ragazzo.

    È bene ritenere non solo il genitore come responsabile nella crescita del piccolo ma anche il gruppo di pari e gli adulti con cui, crescendo, verrà a contatto nella sua vita.

    Ad ogni modo, nella valutazione sull’inadeguatezza genitoriale, ciò che viene valutato è come il bambino o l’adolescente si rapporta con le figure parentali, come si comporta e come reagisce alla loro presenza.

    Tra alcune delle variabili, possiamo elencare le seguenti:

    • La disponibilità emotiva del genitore, la cui carenza può comportare futuri problemi comportamentali del figlio, con condotte di assenza o dimostrare poco affetto
    • Modelli di violenza assistita, con il rischio che il bambino assuma questo modello relazionale come normale nelle proprie relazioni future
    • Una educazione troppo autoritaria che può esplicarsi con punizioni corporali e grida
    • Forme gravi di trascuratezza, includendo incurie materiali ma anche affettive, come dimenticanze
    • Condizioni socio-economiche molto disagiate, soprattutto in caso di famiglie molto numerose
    • Un ambiente inadeguato con conflittualità o instabilità del nucleo famigliare

    Forme di inadeguatezza genitoriale si sostanziano altresì in un mancato ascolto del figlio, dei suoi racconti del quotidiano ma anche richieste di aiuto o di consigli, atteggiamenti di sfiducia sulle attitudini o di rinuncia alla comunicazione in casa.

    Un genitore dovrebbe sempre incoraggiare il contatto sociale del bambino con il gruppo di pari (da qui l’importanza di andare all’asilo), così da fornire al bambino le capacità relazionali per il futuro.

    Quali conseguenze per il figlio

    Molti sono i rischi sui figli delle forme di inadeguatezza educativa, ad esempio la trascuratezza può comportare isolamento, rabbia, scarsa autostima, aggressività, ostilità.

    Sono bambini che disturbano l’andamento delle lezioni, spesso prepotenti con i più deboli, che presentano comportamenti antisociali precoci al fine di attirare l’attenzione degli adulti in primis.

    Un modello di riferimento autoritario (diverso da autorevole) può portare al mancato sviluppo delle capacità empatiche nel bambino in crescita e l’assimilazione di un modello di vita sbagliato.

    Diversi problemi di sviluppo del bambino possono essere la diretta conseguenza di un modello genitoriale non funzionale e inadeguato, poiché già da neonato attua con la figura di accudimento una importante forma di attaccamento.

    Spesso i sintomi collegati a tali disturbi si attenuano, soprattutto con l’aiuto di un intervento pedagogico e riabilitativo che intervenga anche sull’ambiente familiare e scolastico.

    Quali conseguenze per la Legge

    Ma cosa succede quando intervengono i Servizi sociali ed il Tribunale?

    Psichiatri e assistenti sociali possono richiedere al Giudice la sospensione della potestà genitoriale, proponendo l’allontanamento del figlio dai genitori.

    Qualora i genitori vengano valutati inadeguati al loro ruolo, alcune conseguenze che possono essere disposte dal Tribunale per i Minorenni possono essere:

    • Affidamento ai nonni o ad altri parenti fino al quarto grado
    • Affidamento ad altra famiglia, detta famiglia affidataria
    • Affidamento ad una comunità o case tutelari per minorenni

    L’allontanamento del bambino dal nucleo famigliare, dalla casa in cui è cresciuto insieme alle proprie figure di riferimento, da cui è stato accudito, comporta per il figlio importanti conseguenze psicologiche.

    Nel sospendere la potestà genitoriale, il Giudice monitora tramite le relazioni dei servizi l’eventuale miglioramento situazionale della famiglia di provenienza, grazie anche al suo interessamento.

    È chiaro che tale valutazione deve prendere in considerazioni innumerevoli variabili e risulta molto delicata, soprattutto nei casi in cui, in assenza di condizioni gravissime, il parere è lasciato al mero giudizio del consulente esperto.

    L’art. 403 c.c. stabilisce che, a tutela dei minorenni, venga disposto l’intervento della pubblica autorità, ma è chiaro che su un terreno così scivoloso si può rischiare di prendere decisioni non adeguate, che possono però presentare serie ripercussioni sul bambino e sull’intero nucleo famigliare.

    Conclusioni

    L’inadeguatezza genitoriale è dunque costituita da diversi fattori che devono essere approfonditamente analizzati al fine di elaborare una consulenza o una perizia di merito, al fine di assumere una decisione che può avere conseguenze molto importanti sull’intero nucleo famigliare.

  • L’affidamento familiare del minore per un suo sviluppo individuale e sociale

    Familia e affidamento del minore

    L’affidamento familiare, o affido, è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore che proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle sue necessità.

    Si tratta proprio di una disposizione giuridica di aiuto e sostegno al soggetto in difficoltà.

    In questo senso, il diritto afferma che, se non è proprio possibile farlo permanere nella propria famiglia, deve essere affidato ad una famiglia temporanea e sostitutiva.

    Al minore deve essere infatti assicurato un ambiente familiare sereno ed idoneo alle sue esigenze di vita, anche a costo di disporre l’affidamento familiare.

    Le difficoltà familiari che impongono tale provvedimento possono essere:

    • Momentanee della famiglia, che si risolvono in affidi nello stesso ambito parentale e su iniziativa dei genitori;
    • Conseguenti a carenze dei genitori, che portano inevitabilmente all’affidamento;
    • Conseguenti alla rottura dell’unità familiare, con l’affidamento esclusivo o condiviso dei figli;
    • Non temporanee che esigono un sostegno continuativo al minore.

    In uno specifico approfondimento, è stato trattato precedentemente l‘affidamento esclusivo e condiviso dei figli.

    In questa sede l’attenzione è focalizzata sugli affidamenti familiari temporanei, conseguenti a difficoltà momentanee all’interno della famiglia. 

    Questo specifico tipo di affidamento è disciplinato dalla Legge n. 184/1983, con successive modifiche introdotte dalla Legge n. 149/2001, Legge sul diritto del minore ad una famiglia.

    La legge in questione non ha disciplinato tutti i tipi di affidamento ma soltanto una particolare tipologia di affidamento.

    Ovvero, l’affidamento familiare temporaneo, funzionale ad impedire, attraverso il recupero della famiglia d’origine resa di nuovo capace di adempiere alla sua funzione, una pronuncia di adottabilità.

    Tale affido familiare prevede, nello stesso tempo, due misure fondamentali:

    • Un’adeguata assistenza al bambino in difficoltà;
    • Un recupero delle relazioni familiari momentaneamente carenti o poco soddisfacenti per i minori.

    La funzione dell’affidamento è quella di assicurare al minore, con difficoltà che rendono impossibile la sua permanenza nella famiglia d’origine, un altro ambiente familiare che gli possa assicurare mantenimento, l’istruzione e l’educazione.

    Riassumendo, tre sono le sue funzioni:

    • Garantire al minore in difficoltà un ambiente familiare idoneo che, temporaneamente, gli possa assicurare mantenimento, istruzione ed educazione;
    • Recuperare le funzioni genitoriali della famiglia di origine;
    • Preparare, facilitare e realizzare il rientro del minore nella sua famiglia

    E’ pertanto essenziale che la privazione di un idoneo ambiente familiare sia temporanea.

    Il concetto di temporaneità resta nel vago non essendo fissata l’entità di tempo a cui si fa riferimento.

    La valutazione deve essere effettuata tenendo in  considerazione il vissuto del bambino, la sua età, e le concrete prospettive di recupero del genitore in tempi necessariamente brevi.

    L’affidamento familiare è contestualmente un affido sia alla famiglia affidataria, sia ai servizi che devono operare attivamente per un compiuto recupero della famiglia di origine.

    La famiglia affidataria deve collaborare con i servizi per recuperare le loro funzioni genitoriali, preparando anche il ragazzo al concreto reinserimento.

    La legge del 2001 richiede espressamente che Stato, Regione e Enti locali promuovano iniziative di formazione, preparazione e aggiornamento sul delicato tema dell’affido familiare.

    L’obiettivo è infatti quello di preparare e realizzare il reinserimento del ragazzo nella sua famiglia recuperata.

    In tal senso, la famiglia affidataria deve essere in grado di:

    • Aprirsi all’esterno e ai problemi della famiglia di origine, senza chiudersi sul bambino in stato di bisogno;
    • Comprendere le difficoltà della famiglia che non può e non deve essere giudicata o colpevolizzata;
    • Rispettare il vissuto del ragazzo e il suo mondo affettivo;
    • Rafforzare, e non distruggere, il legame affettivo del ragazzo con i suoi genitori e il suo ordinario ambiente di vita;
    • Preparare il rientro del minore nella famiglia di origine, attraverso sostegno e concreto aiuto nel superare le difficoltà che hanno portato la famiglia a non adempiere alle proprie funzioni educative.

    I soggetti che possono essere utilizzati, ai sensi della legge, nell’affidamento familiare sono i seguenti:

    • La famiglia, con propri figli in età minore, perché ciò facilita l’inserimento del minore;
    • Una persona singola, purché valida psicologicamente e pedagogicamente;
    • La comunità di tipo familiare, come gruppi appartamento, gruppi famiglia, piccole comunità, sufficientemente stabili da garantire al ragazzo la continuità.

    Non si cercano figure genitoriali sostitutive di quelle ordinarie, come invece accade nell’adozione, bensì solo un ambiente familiare rassicurante e strutturante restando le figure genitoriali di riferimento quelle proprie del minore.

    La nuova legge del 2001 sancisce che, nel provvedimento di affido, deve essere indicato il periodo di presumibile durata, in relazione al complesso di interventi necessari per il recupero della famiglia.

    Il legislatore dispone che il tempo di durata prefissato non può superare i 24 mesi, anche se realisticamente parla della possibilità di prorogare tale termine se la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.

    Tale legge, come già accennato, impegna i servizi dell’Ente locale ad una azione di preparazione  e di sostegno dell’affido familiare.

    Nello specifico, all’Ente locale compete un’attività di:

    • Promozione dell’affido nell’opinione pubblica, per suscitare “vocazioni” per questa importante iniziativa di solidarietà sociale;
    • Formazione e aggiornamento per gli operatori professionali impegnati in tale settore;
    • Preparazione e formazione dei soggetti che si orientano per svolgere questo servizio.

    Inoltre, è previsto che il servizio sociale svolga un’opera di sostegno pedagogico, psicologico ed economico, deve agevolare i rapporti con la famiglia di origine, deve predisporre il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee.

    I poteri/doveri della famiglia affidataria che derivano dal provvedimento di affido sono i seguenti:

    • Accogliere presso di loro il minore, instaurando un rapporto educativo personalizzato e significativo;
    • Mantenere, educare ed istruire il minore, svolgendo così tutte le funzioni proprie dei genitori;
    • Tenere conto delle indicazioni di questi ultimi.

    Il genitore ha infatti la possibilità di vigilare sull’andamento dell’affido e sulle modalità educative poste in essere dall’affidatario, a meno che non sia stata dichiarata la decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale.

    L’affidamento familiare deve dunque prevedere la collaborazione tra la famiglia affidataria, la famiglia di origine e i servizi locali.

    Solo così sarà possibile adempiere alla funzione principale dell’affido: recuperare la famiglia originaria e favorire il rientro del minore nella stessa.

    Bibliografia 

    Moro A. C, (2014), Manuale di diritto minorile, Zanichelli Bologna

  • Introduzione alla capacità genitoriale: per una definizione

    Famiglia e genitorialità

    In questo articolo verrà introdotta la definizione di capacità genitoriale, toccando tutti i suoi principali aspetti.

    Diverse sono le discipline che trattano tale definizione: dalla psicologia alla pedagogia, dalla giurisprudenza alla criminologia.

    Ma quando si pone il problema di indagare la competenza genitoriale? Differenti possono essere gli ambiti interessati, ad esempio in caso di conflitto tra coniugi, laddove può porsi necessario un giudizio su quale affidamento predisporre per il minore.

    Non solo! Tale competenza va valutata anche nei casi in cui una coppia prende in considerazione l’idea dell’adozione di un bambino, o in caso di reati intrafamiliari come la violenza privata o i maltrattamenti.

    Da un punto di vista legale è importante citare la Legge 28 marzo 2001, n. 149 nella parte in cui, all’Art. 1 sancisce il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito di una propria famiglia.

    Qualsiasi bambino, in qualsiasi condizione, ha il diritto a vivere e a crescere inserito all’interno di una rete di protezione e sicurezza dunque, all’interno della quale il ruolo dei genitori si rivela fondamentale.

    Nel definire la competenza alla genitorialità diversi sono i fattori da prendere in considerazione.

    Flessibilità ed empatia fanno parte delle variabili necessarie, in cui possiamo fare rientrare i seguenti atteggiamenti:

    • Dare la priorità ai problemi di sviluppo più seri
    • Riconoscere i segnali di difficoltà del bambino
    • Modulare i propri obiettivi di crescita passo dopo passo

    Per una buona prassi, i genitori non dovrebbero crescere dei piccoli geni perfetti in tutto, pretendere ottimi voti in tutte le materie scolastiche, ottime prestazioni sportive, essere campioni da esempio per gli altri bambini.

    È bene assistere i propri figli nelle loro scelte, ascoltare le loro richieste e modellare le proprie pretese e gli obiettivi a seconda delle capacità dei piccoli, delle loro predisposizioni naturali, delle loro passioni.

    Non è solo nella prima infanzia ma piuttosto durante tutto l’articolato e difficile percorso di crescita del bambino che il genitore si pone come àncora o ostacolo, ed il suo comportamento è indicativo di una crescita sana e funzionale o di disadattamenti futuri nel piccolo.

    Sapere riconoscere e gestire le emozioni del bambino è uno dei compiti dei genitori, i quali hanno il dovere di aiutare e sostenere il figlio nelle scelte di vita quotidiane in diversi ambiti, fino a condurlo ad una propria indipendenza.

    La capacità genitoriale si fonda sul supporto fornito al bambino alle proprie crisi momentanee e sulla protezione dalle liti familiari che si possono presentare, favorendo nell’ambiente familiare sempre un dialogo costruttivo teso all’ascolto reciproco.

    Ecco che genitorialità e responsabilità, in questo senso, diventano concetti assimilabili.

    Tra alcune delle capacità genitoriali più rilevanti possiamo includere:

    • L’educazione del bambino, la quale nel tempo influisce nella formazione della sua personalità
    • Evitare di porre in essere atteggiamenti di trascuratezza non solo materiali, ma anche di attenzioni e di affetto
    • Fornire costantemente una rete di sostegno e di presenza nella vita del piccolo.

    Il rinforzo positivo non è sempre un bene! In caso di capricci un ottimo consiglio è non rispondere con un comportamento troppo permissivo, ma nemmeno con uno troppo punitivo.

    Ciò che è fondamentale è che il genitore sia in grado di accompagnare il figlio nel proprio percorso di crescita, conducendolo verso una propria autonomia, promuovendone uno sviluppo adeguato ed un inserimento ottimale nel contesto societario di appartenenza.

    Ciò che bisogna fare intendere al bambino è l’intento del genitore di insegnare, guidare e non punire o umiliare. Una buona genitorialità si può esplicare secondo i seguenti punti:

    • Dialogare con il bambino in modo assertivo, sottolineando i propri stati d’animo a fronte dei suoi comportamenti: il piccolo imparerà ad associare ogni situazione ad una emozione
    • Non urlare né sgridare, piuttosto spiegare gli errori del piccolo e le proprie decisioni
    • Assumere in famiglia una linea educativa univoca e chiara, fornire regole chiare
    • Non essere minacciosi o imporre punizioni autoritarie. Le conseguenze di una disobbedienza devono essere sempre affrontate insieme in modo empatico e non giudicante.

    Anche la trascuratezza è un pericolo da non sottovalutare!

    Molte ricerche mostrano che le carenze di affetto e di cure che il genitore, soprattutto la madre, riservano al figlio, possono produrre nel piccolo uno sviluppo non funzionale e non armonico, fino a comportamenti disadattivi e devianti.

    La cura del figlio si sostanza in cura materiale e cura emotiva, forme di trascuratezza possono includere l’indifferenza durante il pianto, l’allontanamento del bambino capriccioso, l’isolamento in caso di punizione, ma anche il disinteresse, la disattenzione nei confronti del piccolo e la distanza emotiva.

    Come sottolineato da diversi studi sociologici, il modello genitoriale di riferimento influisce sugli schemi comportamentali che il bambino adotterà in futuro.

    Nella consulenza, esprimendo un parere a riguardo, il tecnico valuta le risorse dei genitori e le risposte degli stessi ai bisogni specifici dei figli.

    I criteri per effettuare una valutazione di genitorialità tengono conto di fattori di protezione e fattori di rischio che, in un contesto familiare, possono influire sullo sviluppo del bambino.

    Diverse sono le discipline chiamate a fornire un giudizio su tali competenze.

    La pedagogia e la criminologia in chiave di prevenzione di comportamenti a rischio si pongono come discipline a sostegno di una buona prassi genitoriale per promuovere un modello educativo consono ad uno sviluppo ottimale del bambino e dell’adolescente.

    Saperi tecnici integrati sono necessari per considerare nella consulenza differenti aspetti della genitorialità: dalle qualità personali dei genitori, alle loro capacità relazionali e sociali, fino alle loro abilità emotivo-cognitive.

    Concludendo, non è possibile fornire una definizione unica di capacità genitoriale, poiché come trattato, molti sono gli aspetti che la caratterizzano: tra essi protezione, sostegno, supporto, empatia.

     

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